03.11.2017 – Cassazione civile sez. I n. 26190 – Potere esclusivo del consiglio d’amministrazione di verificare la corrispondenza tra fatti e statuto ai fini del recesso convenzionale dalla società cooperativa

Nelle società cooperative, il recesso convenzionale può essere subordinato alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni tra cui l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio di amministrazione cui è attribuito il potere discrezionale di verificare la corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi statutariamente contemplate. Tale potere non può essere esercitato, neppure in caso di inerzia, da altri organi societari o da terzi estranei alla società, né rimesso all’autorità giudiziaria, perché riferito alla tutela dell’interesse della società cooperativa la cui valutazione è attribuita in via esclusiva all’organo ritenuto dal contratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie.