16.05.2017 – Cassazione civile sez. I n. 12063 – Escluso l’assegno di mantenimento per il figlio licenziato e di nuovo a casa con la madre

Il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell’ex coniuge) di ottenere dall’altro coniuge (o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.