Cassazione civile sez. II 21 settembre 2016 n. 18521 – Direttore dei valori e impresa rispondono in solido per il rifacimento della facciata condominiale

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (fattispecie relativa all’azione di risarcimento promossa da un Condominio nei confronti di un impresa e del direttore dei lavori per la cattiva realizzazione dei lavori di rifacimento della facciata).