Cassazione civile sez. III 29 settembre 2017 n. 22820 – Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile se non rileva le formalità pregiudizievoli è tenuto al risarcimento del danno

Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull’immobile, può essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all’entità delle somme che gli acquirenti devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle formalità pregiudizievoli, al fine di conservarne la proprietà.