19.06.2019 – Cassazione Civile sez. VI – 1 – ordinanza n. 16404 – Le spese per il figlio sostenute in via esclusiva da uno dei genitori devono essere rimborsate dall’altro –

Qualora uno dei genitori abbia sostenuto da solo delle spese per il mantenimento del figlio fin dalla nascita, ha diritto a chiederne il rimborso all’altro genitore mediante azione di regresso