Soluzione ai debiti del consumatore e del microimprenditore: composizione della crisi da sovraindebitamento

Nel 2012 è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un strumento normativo che permette di risolvere le situazioni di indebitamento in cui versano consumatori e “piccoli imprenditori”.

È bene chiarire preliminarmente che, ai fini del detto procedimento, per consumatore si intende qualunque soggetto, persona fisica, che abbia contratto debiti al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale; mentre con l’espressione “piccolo imprenditore” si fa riferimento complessivamente a tutti gli imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure fallimentari, nonché ai liberi professionisti.

Affinché tali categorie di soggetti possano ricorre a questo strumento è sufficiente che versino in un perdurante stato di “sovraindebitamento”: ossia in tutte quelle ipotesi in cui il debitore incontri una considerevole difficoltà o non sia assolutamente in grado di fare fronte regolarmente ai propri debiti, ivi compresi quelli verso il fisco.

In particolare, sono previste tre forme di composizione della crisi:

  • l’accordo del creditore, che può essere proposto indifferentemente dai consumatori e dai piccoli imprenditori e che mira a soddisfare i crediti sulla base di un piano che, approvato da una maggioranza qualificata di creditori, è vincolante anche per i creditori dissenzienti;
  • il piano del consumatore, che è riservato al solo consumatore, appunto, e che ha scopi analoghi all’accordo del creditore, con il vantaggio, però, di prescindere da un accordo con i creditori, essendo soggetto soltanto all’omologazione da parte del giudice;
  • la liquidazione del patrimonio, che può essere proposta indifferentemente dai consumatori e dai piccoli imprenditori e che consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, esclusi quelli di carattere personale, con una procedura analoga a quella fallimentare, e che, come per il piano del consumatore, prescinde da un’intesa con i creditori.

Gli accordi suddetti comportano, in sostanza, la possibilità per il debitore di porre definitivamente rimedio alla situazione debitoria in cui versa, dilazionando e/o pagando solo parzialmente i propri debiti.

Nei procedimenti sopra descritti è prevista per il debitore l’assistenza di uno degli Organismi di composizione della crisi, istituiti presso Enti pubblici, tra cui Comuni, Provincie, Città Metropolitane, Regioni, Ordini professionali e Camere di commercio, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. I compiti di detti Organismi possono, peraltro, essere svolti anche da avvocati, commercialisti e notai nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato.

Tali soggetti sono tenuti a esercitare funzioni di ausilio nella predisposizione dell’accordo di ristrutturazione e nell’esecuzione dello stesso.

La previsione di un istituto di questo tipo trova la sua giustificazione nel contesto dell’attuale situazione di crisi economica, che investe indifferentemente famiglie e imprese. L’esperienza degli accordi è, tuttavia, ancora poco applicata perché, fondamentalmente, poco conosciuta.

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