Risarcimento danni banche, ospedali, tour operator
Ci si riferisce ai casi di responsabilità e conseguente diritto al risarcimento dei danni da parte di:
- causa contro banche: per il risarcimento, ad esempio, dei danni conseguenti al pagamento di un assegno in favore di un soggetto non avente diritto ovvero conseguenti alla violazione degli obblighi di correttezza o alla inesatta/incompleta informazione (lo stesso discorso vale anche per la società di intermediazione finanziaria): e tanto sul presupposto dell’affidamento che il cittadino ripone in queste figure, altamente professionali, per cui in alcuni casi si parla di responsabilità da “contatto sociale”
- causa contro tour operator e agenzie di viaggi: per il risarcimento, ad esempio, del danno da vacanza rovinata ovvero da inesatta esecuzione del contratto di pacchetto turistico, nonché per la restituzione del corrispettivo percepito, tanto nell’eventualità di recesso operato dal cliente a fronte di circostanze che oggettivamente gli impediscano di usufruire della finalità turistica propria del viaggio organizzato (si pensi alla pandemia per il Covid 19) ovvero per circostanze straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione (si pensi ad un terremoto), quanto nell’eventualità di impossibilità sopravvenuta di esecuzione del contratto pacchetto turistico;
- causa contro ospedali: ad esempio, per il risarcimento dei danni subiti dal paziente in conseguenza, ad esempio, di un intervento chirurgico che abbia comportato l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione (si pensi al caso della malattia provocata da una trasfusione in occasione di un intervento chirurgico): e tanto sul presupposto che tra paziente e struttura ospedaliera si è concluso, di fatto, un contratto, definito di “spedialità” o di “assistenza sanitaria”, con il quale la struttura ospedaliera non si limita a fornire una prestazione di tipo alberghiero, ma si impegna a mettere a disposizione personale medico e paramedico, medicinali e attrezzature varie, anche al fine di fare fronte ad eventuali complicazioni;
- causa contro scuole: per il risarcimento, ad esempio, dei danni che l’alunno provoca a se stesso, nell’ipotesi di violazione dell’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
Domande/Risposte in tema di responsabilità e risarcimento danni di banche, tour operator, ospedali, scuole
Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi sollevati dai nostri clienti.
- Posso recedere dal viaggio organizzato se sto male
Considerato che il contratto di pacchetto turistico è caratterizzato dalla finalità turistica, ossia dal fatto che persegue la realizzazione del benessere psico-fisico derivante dal pieno godimento della vacanza come occasione, a seconda dei casi, di piacere, svago, riposo, arricchimento culturale, ecc., deve riconoscersi in capo al cliente il diritto di recedere dal contratto di viaggio organizzato laddove si verifichino circostanze che, per quanto attinenti alla sua sfera soggettiva, comunque possano oggettivamente considerarsi di impedimento alla fruibilità della suddetta finalità turistica (si pensi, ad. es., alla scoperta di una grave malattia o alla perdita improvvisa di uno stretto congiunto), con conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo pagato. - In caso di terremoto posso annullare il viaggio organizzato
Tenuto conto della finalità turistica ricordata in risposta al precedente interrogativo, deve ritenersi che il verificarsi nel luogo di destinazione di un evento così straordinario (in negativo) come un terremoto, e lo stesso dicasi anche per un’epidemia o per atti violenti di terrorismo, possa giustificare il recesso da parte del cliente dal contratto di pacchetto turistico da eseguirsi quando le conseguenze di tale evento sono ancora tangibili, con conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo pagato. - Posso annullare il viaggio di nozze per il Covid 19 Posso recedere dal contratto di viaggio per il Covid 19
Proprio perché, come visto in risposta ai precedenti due interrogativi, la finalità del contratto di pacchetto turistico è la realizzazione del benessere psico-fisico del cliente derivante dal pieno godimento della vacanza come occasione, a seconda dei casi, di piacere, svago, riposo e arricchimento culturale, la pandemia conseguente al Coronavirus impedisce la realizzazione di tale finalità e, quindi, legittima l’annullamento del viaggio di nozze o, comunque, del viaggio organizzato da effettuarsi quando ancora gli effetti della pandemia sono evidenti e concreti, con diritto per il cliente di recedere dal contratto e di chiedere la restituzione del corrispettivo pagato. - Posso chiedere al tour operator il risarcimento danni per problemi della struttura turistica
Il tour operator è responsabile di quanto si verifica durante la vacanza anche se imputabile ai fornitori dei diversi servizi che rientrano nel viaggio organizzato (ad es.,compagnia aerea, albergo, villaggio turistico, ecc.), con conseguente diritto per il cliente di chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, sempre che, però, le disfunzioni verificatesi effettivamente non gli abbiano consentito di godere appieno del viaggio organizzato come occasione, a seconda dei casi, di piacere, svago, riposo, arricchimento culturale.

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Novità giurisprudenziali
- 14.05.2021 – Cassazione civile – sez. III – ordinanza n. 13148/21 – Bluff a regola d’arte: niente responsabilità della banca per l’assegno pagato all’illegittimo prenditore – Respinta la richiesta risarcitoria avanzata da una società nei confronti di Poste Italiane. Decisivi i dettagli della vicenda, sufficienti a far emergere il corretto operato dell’operatore dell’ufficio postale.
- 12.05.2021 – Cassazione civile – sez. III – ordinanza n. 12598/21 – La cassiera versa assegni senza identificare l’effettivo presentatore e attesta falsamente la presenza del titolare: scatta la responsabilità della banca – Un cassiere di banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente un’operazione bancaria di cassa su tale conto svolge attività commissiva, che rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non esplichi il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che se il richiedente ha chiesto un’operazione illecita ex art. 2043 c.c., il cassiere ha contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni effetto di legge. Consequentur, scatta la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della banca.
- 19/02/2016 – Cassazione civile sez. III 19 febbraio 2016 n. 3261 – In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus,almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale.
- 19/06/2015 – Cassazione civile sez. III 19 giugno 2015 n. 12717 – In ipotesi di responsabilità medica, l’azienda sanitaria risponde ex art. 1228 c.c. per il fatto imputabile alle proprie strutture e ai propri dipendenti. Nel caso in cui la vicenda abbia per oggetto la nascita di un figlio morto, ai fini della quantificazione del danno risarcibile in favore dei genitori, non è possibile applicare puramente e semplicemente le tabelle milanesi relative al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Esse infatti fanno riferimento a relazioni affettive concrete instaurate tra genitore e figlio, mentre nel caso di specie è ipotizzabile il venir meno di una relazione affettiva ancora solo potenziale, ma mai realmente sorta a causa della prematura scomparsa del figlio.
- 22/05/2015 – Cassazione civile sez. III 22 maggio 2015 n. 10527 – Ai fini del giudizio di responsabilità professionale del difensore rileva il parametro della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., rientrando nell’ordinaria diligenza dell’avvocato anche il compimento degli atti interruttivi della prescrizione che, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica. La responsabilità dell’avvocato non può inoltre venir meno per il fatto che il cliente sia dotato, per scienza personale o per ragioni di lavoro, di un bagaglio di conoscenze giuridiche, posto che, con il conferimento dell’incarico professionale, l’avvocato è investito della piena responsabilità della gestione della vicenda processuale (respinta, nella specie, la tesi difensiva del legale, che aveva attribuito alla mancata risposta del cliente ad una lettera – con cui egli chiedeva istruzioni circa i tempi di promozione del giudizio – la decorrenza della prescrizione, in quanto l’inerzia del cliente l’aveva portato a ritenere che la pratica potesse considerarsi conclusa).
- 22/05/2015 – Cassazione civile sez. III 22 maggio 2015 n. 10534 – La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 della legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, preesistente, specifico e volontariamente assunto, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, sì da assicurare che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Ne deriva che l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall’art. 2946 cod. civ.
- 16/02/2015 – Cassazione civile sez. VI 16 febbraio 2015 n. 3081 – Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno per i danni subiti da un alunno nell’ambito scolastico, sia che invochi la responsabilità contrattuale che extracontrattuale, deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante. Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scolastico scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell’art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode.
- 04/11/2014 – Responsabilità civile, banca, assegno, Cass. civ., sez. 04/11/2014 n. 23460 – La condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario a mezzo posta, non assume alcun rilievo causale in riferimento all’evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l’evidente falsificazione, rispettivamente dall’istituto di credito che ha posto il titolo all’incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione. In tale contesto non può neppure essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l’ente postale e gli utenti del medesimo (fattispecie relativa alla controversia promossa da una società di assicurazione relativamente alla responsabilità dell’istituto di credito per il pagamento di un assegno, spedito a mezzo posta ordinaria, nei confronti di un soggetto non legittimato che aveva contraffatto il suo documento d’identità al momento della riscossione dinanzi all’istituto di credito).
- 25/08/2014 – Responsabilità civile, banca, assegno, Cass. civ., sez. III, 25/08/2014 n. 18183 – L’art. 43 comma 2 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art.1189 c.c.). Ne consegue che, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall’originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato, e ciò a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege”.
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