09.01.2019 – Cassazione civile sez. I, sentenza n. 277 – Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie: non rileva la natura solutoria o ripristinatoria –
In tema di revocatoria fallimentare nel testo attualmente vigente, l’art. 67 l. fall. prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa sia riferibile ad un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice di merito di accertare la revocabilità della rimessa avuto riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza della stessa: accertamento che non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalla pretesa della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo della stessa alla data in cui si è aperto il concorso ai sensi dell’art. 70 l. fall., giacché tale disposizione indica il solo limite massimo dell’importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto alla restituzione.