Causa contro avvocato

Le persone, sia fisiche che giuridiche (ad esempio, le società), quando ritengono che il proprio difensore non abbia correttamente svolto l’incarico conferitogli, talvolta cercano in rete l’avvocato per “causa contro avvocato”.
Nell’esecuzione della prestazione richiestagli, l’avvocato, al pari di ogni altro professionista, deve comportarsi secondo le regole di comune diligenza e correttezza, da valutare con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata: il che, evidentemente, comporta una diligenza qualificata nell’osservanza di specifiche regole e nell’impiego di strumenti tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di appartenenza.
Occorre tenere presente, tuttavia, che nel vagliare l’eventuale diritto al risarcimento del danno nei confronti del professionista in genere non è sufficiente che questi abbia commesso un errore, ma è necessario provare, attraverso un giudizio c.d. prognostico, se effettivamente da quell’errore è derivato un danno per il cliente e se quell’errore è stata l’unica causa del danno.
Di seguito sono riportati alcuni esempi tra i più comuni di responsabilità dell’avvocato:

  • mancata impugnazione di una sentenza;
  • mancato deposito di atti o documenti entro il termine previsto dalla legge;
  • mancata allegazione di prove di cui era a conoscenza;
  • non avere reso edotto il cliente, nel momento in cui ne ha avuto contezza, della manifesta infondatezza della sua pretesa o della già intervenuta prescrizione della stessa.

Essendo l’avvocato un prestatore d’opera, nei suoi confronti, prima di eventualmente iniziare la causa, deve essere esperita la procedura di mediazione, la quale, in caso positivo, può comportare un notevole risparmio di costi e di tempo.

Domande/Risposte in tema di responsabilità civile dell’avvocato e di risarcimento danni da parte sua

Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi sollevati dai nostri clienti circa la responsabilità dell’avvocato ed il diritto al risarcimento danni nei suoi confronti.

  • Quando si può fare causa all’avvocato
    Si può fare causa ad un avvocato quando questi ha espletato l’incarico ricevuto, a seconda dei casi, con dolo o colpa grave oppure senza la competenza e la diligenza professionali richieste per quell’incarico.
  • Che tipo di responsabilità è quella dell’avvocato
    L’avvocato risponde nei confronti del cliente a titolo di responsabilità contrattuale, il che, quanto meno dal punto di vista del riparto dell’onere probatorio, rappresenta un vantaggio per il cliente, dovendo il professionista, a fronte delle contestazioni sollevate nei suoi confronti, dimostrare di avere agito secondo gli innanzi ricordati parametri.
  • Quando si può chiedere il risarcimento dei danni all’avvocato
    Si può chiedere il risarcimento danni nei confronti di un avvocato quando si è in presenza di un danno ingiusto (patrimoniale o non patrimoniale, laddove quest’ultima categoria comprende quelli che normalmente vengono indicati come danno biologico, danno morale e danno esistenziale), che è conseguenza del comportamento doloso o colpevole o negligente (in particolare con riferimento alla competenza ed alla diligenza professionali) del professionista.
  • Quanto tempo ho per fare causa all’avvocato
    Essendo, come detto precedentemente, la responsabilità del professionista di tipo contrattuale, il temine di prescrizione è di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il danno subito diventa obbiettivamente percepibile per il cliente.
  • Cosa fare se l’avvocato non restituisce i documenti al cliente
    L’avvocato ha l’obbligo di restituire la documentazione ricevuta dal cliente quando questi gliela chieda. Peraltro, ha anche l’obbligo di fornire al cliente copia di tutti gli atti e documenti del processo laddove il cliente stesso glieli chieda. Laddove si renda inosservante rispetto a questi obblighi, l’avvocato diventa responsabile sia dal punto di vista civilistico che da quello deontologico.
  • L’avvocato può pretendere di restituire i documenti solo dopo che è stato pagato
    Il professionista non può condizionare al pagamento del suo compenso la restituzione dei documenti ricevuti dal cliente e la consegna a quest’ultimo di copia degli atti processuali.
  • Cosa succede se l’avvocato non fa appello
    Il professionista ha l’obbligo di informare il cliente dell’esito della causa e, in caso di soccombenza, della possibilità, laddove ne ricorrano i presupposti, di proporre appello e del termine per proporre l’appello: con la conseguenza che, se non assolve a questi doveri, l’avvocato è responsabile nei confronti del cliente e può, eventualmente, essere tenuto al risarcimento dei danni nei suoi confronti. In ogni caso, la decisione di proporre appello, come ogni altra impugnazione (ad es., ricorso per cassazione), resta sempre del cliente.
  • Posso fare causa all’avvocato perché non ha depositato dei documenti
    L’avvocato può essere ritenuto responsabile nei confronti del cliente laddove non abbia depositato dei documenti dai quali poteva dipendere l’esito della causa in senso favorevole al cliente.
  • Cosa fare se l’avvocato perde la causa
    La circostanza che la causa non abbia avuto l’esito sperato dal cliente non è, ovviamente, di per sé fonte di responsabilità dell’avvocato, ben potendo tale esito dipendere da fattori estranei all’attività posta in essere dal difensore. Affinché egli sia ritenuto responsabile, infatti, è necessario dimostrare che lo stesso non ha correttamente espletato l’incarico ricevuto, ossia che non ha svolto la sua attività con la competenza e la diligenza richieste per quel determinato incarico. Se, invece, effettivamente queste ultime sono mancate e l’esito negativo è conseguenza, appunto, di tali mancanze, egli è responsabile nei confronti del cliente, il quale può chiedergli il risarcimento dei danni che ha subito.
  • L’avvocato che perde la causa deve essere pagato
    Se l’avvocato ha espletato l’incarico con competenza e diligenza e, ciò nonostante, l’esito non è stato favorevole al cliente, quest’ultimo è tenuto comunque a corrispondergli il compenso dovuto.
  • L’avvocato che perde la causa per colpa sua deve essere pagato
    Se l’esito negativo della causa è imputabile alla responsabilità dell’avvocato, il cliente può negargli il pagamento del compenso dovuto.

Causa contro avvocato

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Per le problematiche inerenti alla responsabilità dell’avvocato ed il conseguente diritto al risarcimento danni nei suoi confronti vogliate prendere contatti con il nostro studio di Bari, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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Novità giurisprudenziali

  • 11.08.2023 – Cassazione, seconda sezione civile, 18.08.2023 n. 24810/2023 – Nell’adempimento dell’incarico affidatogli l’avvocato deve informare il cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o produttive del rischio di effetti dannosi
    – Nell’adempimento dell’incarico affidatogli e per l’intero svolgimento del rapporto contrattuale, l’avvocato deve assolvere, fra gli altri, ai doveri di sollecitazione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o in ogni caso produttive del rischio di effetti dannosi. (Nella specie, in applicazione del principio che precede, la Suprema Corte ha confermato la pronunzia dei giudici di merito che aveva ritenuto la responsabilità del professionista perché, a seguito dell’avvenuto deposito, nell’àmbito del giudizio di divorzio pendente, della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto dai coniugi, il difensore (della ex moglie) si sarebbe dovuto fare carico di informare la cliente circa le conseguenze giuridiche prodotte da quella sentenza sul giudizio in corso, nonché di proporre, nell’interesse della sua assistita, una specifica domanda di pagamento di somme periodiche di denaro ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Cc, essendo prevedibile, con l’uso della diligenza media di cui all’articolo 1176, comma 2, del Cc, che il giudice avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di attribuzione dell’assegno divorzile originariamente formulata dalla sua assistita).
  • 11.02.2021 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 3566/2021 – La responsabilità professionale dell’avvocato sussiste solo se l’errore del legale è stato determinante nell’esito negativo del giudizio
    – Non è sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte.
  • 13.01.2021 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 410/2021 – Il “più probabile che non” va dimostrato, altrimenti, niente responsabilità dell’avvocato
    – In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo.
  • 07.01.2021 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 56/2021 – È negligente l’avvocato che non chiede al cliente le attestazioni di avvenuto pagamento utili alla difesa
    – Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) i doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.
  • 20.11.2020 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 26516/2020 – Ai fini risarcitori la negligenza dell’avvocato va provata in concreto
    – In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.
  • 06.11.2020 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 24956/2020 – Responsabile l’avvocato se le conseguenze dannose per il cliente potevano essere anche solo mitigate dalla sua attività
    – In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione e l’evento del danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.
  • 03.11.2020 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 24270/2020 – Responsabilità professionale dell’avvocato e dies a quo per l’azione risarcitoria
    – Nelle ipotesi di inadempimento del mandato difensivo in ambito giudiziario, la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 2935 c.c., decorre dal momento in cui l’esito del processo diventa definitivo.
  • 31.10.2017 – Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2017 n. 25807 – Sui presupposti per poter richiedere i danni al legale in caso di mancata impugnazione della sentenza
    – Il cliente che chiede al proprio difensore il ristoro dei danni subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l’astratta possibilità della riforma in appello in senso a sé favorevole ma deve dimostrare l’erroneità della pronuncia oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
  • 24.10.2017 – Cassazione civile sez. III 24 ottobre 2017 n. 25112 – Responsabilità professionale dell’avvocato, vale il principio del ‘più probabile che non’
    – Nell’accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del «più probabile che non» e tale criterio deve ritenersi applicabile anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (fattispecie relativa alla responsabilità professionale per negligenza di due avvocati in relazione alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della cassazione di un ricorso per licenziamento illegittimo, con la conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro assistito).
  • 23.06.2016 – Cassazione civile sez. III 23 giugno 2016 n. 13008
    – Non sussiste responsabilità professionale per mancata proposizione di azione giudiziaria entro i termini a carico dell’avvocato cui non sia stato conferito incarico a promuovere il giudizio, e anzi abbia sconsigliato d’intraprendere l’azione.
  • 15.06.2016 – Cassazione civile sez. III 15 giugno 2016 n. 12280
    – In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per tardiva impugnazione di una sentenza penale di condanna, cui consegua l’impossibilità per il cliente di ottenere una riduzione della pena detentiva in sede di gravame (nella specie, per non potere accedere al cd. “patteggiamento in appello”), il pregiudizio di carattere non patrimoniale patito dal condannato non può essere risarcito applicando automaticamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza penale per il ristoro del danno da ingiusta detenzione – trattandosi di condanna legalmente data e, quindi, di detenzione legittima – ma va liquidato in via equitativa.
  • 10.06.2016 – Cassazione civile sez. III 10 giugno 2016 n. 11907
    – In tema di responsabilità professionale, il negligente comportamento dell’avvocato che, omettendo di attivare tempestivamente la pretesa risarcitoria del proprio assistito, abbia determinato il decorso della prescrizione del credito verso taluni dei condebitori solidali, determina un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. consistente nella perdita della possibilità di avvalersi di più coobbligati, e, quindi, di agire direttamente nei confronti di quelli presumibilmente più solvibili, quali sono in particolare – in caso di crediti derivanti da un sinistro stradale – le società assicuratrici rispetto alle persone fisiche.
  • 08.09.2015 – Cassazione civile sez. II 08 settembre 2015 n. 17758
    – La verifica della diligenza dell’avvocato nell’espletamento dell’obbligazione – che è di regola di mezzi e non di risultato – va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l’attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell’incarico professionale e, quindi, dell’instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell’interesse della parte dal medesimo difesa.

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