Causa contro notaio

Le persone, sia fisiche che giuridiche (ad esempio, le società), quando ritengono che il notaio non abbia correttamente svolto l’incarico conferitogli, talvolta cercano in rete l’avvocato per “causa contro notaio”.
Nell’esecuzione della prestazione richiestagli, il notaio deve comportarsi secondo le regole di comune diligenza e correttezza, da valutare con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata: il che, evidentemente, comporta una diligenza qualificata nell’osservanza di specifiche regole e nell’impiego di strumenti tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di appartenenza.
Occorre tenere presente, tuttavia, che nel vagliare l’eventuale diritto al risarcimento del danno nei confronti del professionista in genere non è sufficiente che questi abbia commesso un errore, ma è necessario provare, attraverso un giudizio c.d. prognostico, se effettivamente da quell’errore è derivato un danno per il cliente e se quell’errore è stata l’unica causa del danno.

Di seguito sono riportati alcuni esempi tra i più comuni di responsabilità del notaio:

  • non avere svolto le dovute verifiche circa le iscrizioni o le trascrizioni esistenti su un immobile oggetto di compravendita o di donazione o di altro atto dispositivo;
  • non avere informato le parti delle conseguenze dell’esistenza di tali formalità pregiudizievoli;
  • avere stipulato un atto nullo o non conforme al regolamento di interessi voluto dalle parti;
  • illegittima levata del protesto di un assegno bancario.

Essendo il notaio un prestatore d’opera, nei suoi confronti, prima di eventualmente iniziare la causa, deve essere esperita la procedura di mediazione, la quale, in caso positivo, può comportare un notevole risparmio di costi e di tempo.

Domande/Risposte in tema di responsabilità civile del notaio e di risarcimento danni da parte sua.

Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi sollevati dai nostri clienti circa la responsabilità del notaio ed il diritto al risarcimento danni nei suoi confronti.

  • Quando posso fare causa a un notaio
    Si può fare causa ad un notaio quando ha espletato l’incarico ricevuto, a seconda dei casi, con dolo o colpa grave oppure senza la competenza e la diligenza professionali richieste per quell’incarico. Il notaio, peraltro, risponde a titolo di responsabilità contrattuale, il che, quanto meno dal punto di vista del riparto dell’onere probatorio, rappresenta un vantaggio per il cliente, dovendo il professionista, a fronte delle contestazioni sollevate nei suoi confronti, dimostrare di avere agito secondo gli innanzi ricordati parametri.
  • Che tipo di responsabilità è quella del notaio
    Il notaio risponde a titolo di responsabilità contrattuale, il che, quanto meno dal punto di vista del riparto dell’onere probatorio, rappresenta un vantaggio per il cliente, dovendo il notaio, a fronte delle contestazioni sollevate nei suoi confronti, dimostrare di avere agito secondo gli innanzi ricordati parametri.
  • Quando si può chiedere il risarcimento dei danni a un notaio
    Si può chiedere il risarcimento danni nei confronti di un notaio quando si è in presenza di un danno ingiusto (patrimoniale o non patrimoniale, laddove quest’ultima categoria comprende quelli che normalmente vengono indicati come danno biologico, danno morale e danno esistenziale), che è conseguenza del comportamento doloso o colpevole o negligente (in particolare con riferimento alla competenza ed alla diligenza professionali) da parte del notaio.
  • Quanto tempo ho per fare causa al notaio
    Essendo la responsabilità del notaio di tipo contrattuale, il temine di prescrizione è di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il danno subito diventa obbiettivamente percepibile.

Causa contro notaio

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Per le problematiche inerenti alla responsabilità del notaio ed il conseguente diritto al risarcimento danni nei suoi confronti vogliate prendere contatti con il nostro studio di Bari, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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Novità giurisprudenziali

  • 29.09.2017 – Cassazione civile sez. III 29 settembre 2017 n. 22820 – Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile se non rileva le formalità pregiudizievoli è tenuto al risarcimento del danno
    – Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull’immobile, può essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all’entità delle somme che gli acquirenti devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle formalità pregiudizievoli, al fine di conservarne la proprietà.
  • 18.05.2017 – Cassazione civile sez. III 18 maggio 2017 n. 12482 – l notaio ha il dovere di consigliare le parti sulle clausole da inserire nel preliminare di vendita
    – Il notaio, incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. (Nel caso di specie, in cui le parti avevano pattuito un termine particolarmente lungo tra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, la Corte ha ritenuto che rientra nel c.d. “dovere di consiglio”, cui il notaio è tenuto in forza dell’art. 42, comma 1, lett. a) del codice di deontologia notarile, avvertire le parti che gli effetti della detta trascrizione cessano, in ogni caso, qualora, entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’articolo 2652, primo comma, numero 2), c.c.).
  • 18.05.2015 – Cassazione civile sez. III 18 maggio 2015 n. 10133
    – In tema di responsabilità professionale, il notaio, che è obbligato alla verifica dell’esistenza di formalità pregiudizievoli sul bene oggetto di compravendita, ma non è tenuto ad una condotta in concreto eccessivamente onerosa, ha l’onere probatorio di delimitare l’ambito della diligenza da lui esigibile, allegando e dimostrando non solo l’estensione (quantitativa e temporale) degli accertamenti esperiti, ma anche di quelle esperibili, nonché la regolarità o meno delle registrazioni effettuate dalla conservatoria ed altresì l’idoneità della specifica irregolarità contestata a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la condanna, non avendo il notaio offerto la prova né delle visure effettuate né di quelle esperibili, in ragione delle condizioni di lavoro della conservatoria nei giorni immediatamente precedenti la stipula dell’atto).

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