Divorzio consensuale (congiunto)

Con il divorzio congiunto (erroneamente, spesso, dagli utenti indicato come divorzio consensuale) i coniugi, assistiti – se del caso – da un avvocato che essi, nelle ricerche in rete, individuano utilizzando talvolta espressioni tipo “Avvocato matrimonialista Bari” o Avvocato divorzista Bari” o “Avvocati famiglia Bari”, sono essi stessi a concordare le condizioni del divorzio, quali:

  • affidamento o collocamento dei figli minorenni;
  • assegnazione della casa familiare;
  • assegno dovuto da un coniuge in favore dell’altro;
  • contributo al mantenimento dei figli minorenni o economicamente non autosufficienti;
  • divisione del patrimonio coniugale.

Si precisa, tuttavia, che in particolare gli accordi relativi ai figli minorenni o economicamente non autosufficienti restano comunque assoggettati al controllo da parte del Tribunale.

Viene, dunque, depositato un ricorso in Tribunale, a seguito del quale è fissata un’udienza, alla quale i coniugi devono comparire personalmente ed all’esito della quale il Tribunale decide con sentenza, accogliendo le condizioni indicate nel ricorso congiunto laddove queste rispondano all’interesse dei figli. Se le condizioni indicate nel ricorso non rispondono all’interesse dei figli, invece, si procede come nel ricorso giudiziale.

E’ possibile sostituire l’udienza con la richiesta di entrambi i coniugi di depositare delle note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi conciliare, per cui in quel caso essi non compaiono davanti al Giudice.

Domande/Risposte sul divorzio congiunto

  • Al posto dell’assegno di divorzio si può chiedere una somma in un’unica soluzione
    Nel divorzio congiunto può essere concordato, in sostituzione dell’assegno divorzile, il pagamento di una somma una tantum.
  • Nel divorzio congiunto si possono cedere gli immobili
    Nel divorzio congiunto è consentito che un coniuge trasferisca la proprietà o altri diritti in favore dell’altro coniuge, ritenendosi che anche questo aspetto possa essere funzionale alla definizione dei loro rapporti, anche se spesso questi accordi vengono interpretati più che altro come impegni a trasferire. Può anche capitare che i trasferimenti siano concordati in favore dei figli.
  • I creditori possono fare la revocatoria dei beni ceduti con il divorzio congiunto
    I trasferimenti di beni effettuati tra i coniugi in occasione del divorzio congiunto possono costituire oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del coniuge cedente.
  • Nel divorzio congiunto si può essere difesi da un solo avvocato
    Nel divorzio congiunto i coniugi possono essere difesi anche dallo stesso unico avvocato.
  • Le condizioni del divorzio congiunto possono essere modificate
    Sì, ma soltanto per fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio.
  • Il divorzio giudiziale si può trasformare in congiunto
    In qualunque momento, quindi anche proprio nel corso del procedimento giudiziario, il divorzio giudiziale si può trasformare in congiunto.
  • Il divorzio congiunto si può trasformare in giudiziale
    Nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza, il divorzio congiunto produce i suoi effetti secondo gli accordi che i coniugi hanno preso, per cui non può più essere trasformato in giudiziale, salvo chiedere la modifica delle condizioni concordate, che determina però l’apertura di un nuovo e diverso procedimento rispetto a quello di divorzio. Diverso, invece, è il caso in cui prima dell’udienza uno dei coniugi o entrambi cambino idea rispetto agli accordi raggiunti, per cui a quel punto il divorzio da congiunto si trasforma in giudiziale.

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