Assegno di mantenimento

Certamente gli aspetti che, nella realtà delle vicende di separazione, rappresentano i motivi di maggiore conflitto tra i coniugi e per i quali questi sono soliti rivolgersi ad un avvocato civilista, da loro, nelle ricerche in rete, individuato utilizzando spesso espressioni tipo “assegno di mantenimento coniuge” o “assegno di mantenimento figli” o “assegno di mantenimento moglie”, sono quelli relativi a:

  • onere o meno a carico di un coniuge di corrispondere l’assegno in favore dell’altro coniuge e/o dei figli;
  • ammontare di tale assegno;
  • inadempimento all’obbligazione esistente a suo carico da parte del coniuge onerato del pagamento dell’assegno ed i rimedi in tale ipotesi esperibili da parte del coniuge e/o dei figli aventi diritto all’assegno stesso.

Allo stato attuale, al fine di decidere la previsione o meno dell’assegno e l’ammontare di questo occorre tenere conto del  ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e del patrimonio personale dei coniugi, per cui, prescindendosi dal tenore di vita avuto durante il matrimonio, l’assegno deve assolvere ad una funzione tanto assistenziale quanto compensativa: con la precisazione che, ovviamente e necessariamente, tali principi generali devono essere calati nella realtà di ciascuna singola fattispecie.

Va da sé, poi, che l’avente diritto al mantenimento, al fine di ottenere il pagamento dell’assegno, può agire esecutivamente nei confronti del coniuge inadempiente (nelle varie forme del pignoramento presso il debitore, del pignoramento presso terzi e del pignoramento immobiliare). Inoltre, può ottenere dal Giudice un provvedimento con il quale viene ordinato direttamente ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (si pensi, ad es., al datore di lavoro o all’ente che eroga la pensione), che una parte di tali somme sia versata direttamente in favore dell’avente diritto.

Domande/Risposte sull’assegno di mantenimento

Fermi restando gli interrogativi dei nostri clienti ricordati alla pagina “Condizioni della separazione“, di seguito sono riportati quelli specificamente riferiti all’assegno di mantenimento.

  • Come si quantifica l’assegno di mantenimento
    Precisato che questa è tra le questioni rispetto alle quali la giurisprudenza ha elaborato nel corso del tempo criteri diversi di quantificazione, allo stato attuale può affermarsi che occorre tenere conto del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e del patrimonio personale dei coniugi, per cui, prescindendosi dal tenore di vita avuto durante il matrimonio, l’assegno deve assolvere ad una funzione tanto assistenziale quanto compensativa. Va da sé, comunque, che tali principi generali devono essere calati nella realtà di ciascuna singola fattispecie, al fine così di pervenire alla quantificazione corretta.
  • Quando si può chiedere di ridurre l’assegno di mantenimento
    L’assegno può essere ridotto e, in generale, modificato quando, successivamente alla sua determinazione, si verificano variazioni nelle condizioni economiche dei coniugi.
  • Fino a quando è dovuto l’assegno di mantenimento in favore dei figli
    L’obbligo del genitore onerato dell’assegno in favore dei figli permane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino a quando essi non raggiungono un’autosufficienza economica tale da consentirgli di provvedere da soli alle proprie esigenze di vita.
  • Fino a quando è dovuto l’assegno di mantenimento in favore della moglie
    Il coniuge perde il diritto all’assegno nel caso di addebito della separazione, di mutamento in positivo delle sue condizioni economiche, di costituzione di un nuovo nucleo familiare, di morte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno.
  • Quando l’assegno di mantenimento può essere pagato direttamente al figlio maggiorenne
    L’assegno può essere pagato direttamente al figlio maggiorenne soltanto a fronte di una espressa richiesta da parte di quest’ultimo.
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Per le problematiche in tema di assegno di mantenimento e di inadempimento all’obbligazione di pagamento dell’assegno di mantenimento contattate la sede di Bari del nostro studio, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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