Assegno divorzile

Certamente le problematiche che, nella realtà delle vicende di divorzio, rappresentano i motivi di maggiore conflitto tra i coniugi soni quelle relative all’assegno divorzile, chiamato anche “assegno di divorzio“, per la risoluzione delle quali problematiche gli utenti si rivolgono ad un avvocato civilista da loro, nelle ricerche in rete, individuato utilizzando spesso espressioni tipo “Avvocato matrimonialista Bari” o “Avvocato divorzista Bari” o “Avvocato famiglia Bari”.

In particolare, le principali questioni relative all’assegno divorzile attengono a:

  • onere o meno a carico di un coniuge di corrispondere l’assegno divorzile in favore dell’altro coniuge;
  • ammontare dell’assegno di divorzio;
  • inadempimento all’obbligazione esistente a suo carico da parte del coniuge onerato del pagamento dell’assegno divorzile e rimedi in tale ipotesi esperibili da parte del coniuge avente diritto all’assegno.

Allo stato attuale, al fine di decidere la previsione o meno dell’assegno di divorzio e l’ammontare di questo occorre tenere conto del  ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e del patrimonio personale dei coniugi, per cui, prescindendosi dal tenore di vita avuto durante il matrimonio, l’assegno deve assolvere ad una funzione tanto assistenziale quanto compensativa: con la precisazione che, ovviamente e necessariamente, tali principi generali devono essere calati nella realtà di ciascuna singola fattispecie.

Va da sé, poi, che l’avente diritto all’assegno di divorzio, al fine di ottenerne il pagamento, può agire esecutivamente nei confronti del coniuge inadempiente (nelle varie forme del pignoramento presso il debitore, del pignoramento presso terzi e del pignoramento immobiliare). Inoltre, può fare sì che al pagamento dell’assegno divorzile provvedano direttamente i terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (si pensi, ad es., al datore di lavoro o all’ente che eroga la pensione).

Quanto al mantenimento dei figli, invece, il coniuge non affidatario o non collocatario dei figli minorenni oppure con il quale non convivono i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti deve contribuire al loro mantenimento.

Domande/Risposte relative all’assegno divorzile

  • Come si quantifica l’assegno di divorzio
    Precisato che questa è tra le questioni rispetto alle quali la giurisprudenza ha elaborato nel corso del tempo criteri diversi di quantificazione, allo stato attuale può affermarsi che occorre tenere conto del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e del patrimonio personale dei coniugi, per cui, prescindendosi dal tenore di vita avuto durante il matrimonio, l’assegno deve assolvere ad una funzione tanto assistenziale quanto compensativa, fermo restando in ogni caso la necessità dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile e dell’impossibilità da parte sua di procurarseli per ragioni oggettive. Va da sé, comunque, che tali principi generali devono essere calati nella realtà di ciascuna singola fattispecie, al fine così di pervenire alla quantificazione corretta.
  • La convivenza prematrimoniale può incidere sull’assegno di divorzio
    Nei casi particolari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, con connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, di talchè emerga una relazione di continuità tra la fase ‘di fatto’ di quella unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, al fine della determinazione dell’assegno divorzile va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale per accertare il contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole.
  • Quando si può chiedere di ridurre l’assegno di divorzio
    L’assegno di divorzio può essere ridotto e, in generale, modificato quando, successivamente alla sua determinazione, si verificano variazioni nelle condizioni economiche dei coniugi.
  • Al posto dell’assegno di divorzio posso chiedere una somma in un’unica soluzione
    Nel divorzio congiunto può essere concordato, in sostituzione dell’assegno divorzile, il pagamento di una somma una tantum.
  • Fino a quando è dovuto l’assegno di divorzio in favore della moglie
    Il coniuge perde il diritto all’assegno divorzile nel caso di mutamento in positivo delle sue condizioni economiche, di costituzione di un nuovo nucleo familiare, di morte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno.
  • Fino a quando è dovuto l’assegno di mantenimento in favore dei figli
    L’obbligo del genitore onerato dell’assegno di divorzio in favore dei figli permane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino a quando essi non raggiungono un’autosufficienza economica tale da consentirgli di provvedere da soli alle proprie esigenze di vita.
  • Come si quantifica l’assegno di mantenimento in favore dei figli
    Al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti bisogna avere riguardo alle attuali esigenze dei figli, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori, all’età dei figli, all’impegno effettivo dei figli nella ricerca di un’attività lavorativa, alla necessità di provvedere al mantenimento di altri figli nati fuori dal matrimonio.
  • Quando l’assegno di mantenimento può essere pagato direttamente al figlio maggiorenne
    L’assegno di mantenimento può essere pagato direttamente al figlio maggiorenne soltanto a fronte di una espressa richiesta da parte di quest’ultimo..

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Per le problematiche in tema di assegno di divorzio e di inadempimento all’obbligazione di pagamento dell’assegno di divorzio contattate la sede di Bari del nostro studio, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale

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Novità giurisprudenziali

  • 18.12.2023 – Cassazione Sezioni Unite – sentenza n. 35385 – La convivenza prematrimoniale è rilevante ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio – Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase ‘di fatto’ di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
  • 11.12.2023 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 34374 – L’incidenza di una nuova convivenza della ex moglie nel riconoscimento dell’assegno di divorzio
    In mancanza dell’elemento oggettivo della stabile coabitazione, occorre che l’accertamento dell’effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all’assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dall’art. 2729, comma 1, c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell’art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.
  • 09.05.2022 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 14582/22 – Reddito adeguato per l’ex moglie: ella ha comunque diritto all’assegno divorzile per gli anni di matrimonio dedicati alla cura della famiglia
    Seppur in misura ridotta, viene confermato l’obbligo dell’uomo di versare l’assegno all’ex moglie. Decisivo il riferimento al contributo offerto dalla donna, nei primi anni di matrimonio, alla conduzione della famiglia e all’accudimento dei figli. E comunque, sottolineano i giudici, durante il matrimonio l’ex marito ha potuto svolgere appieno la propria attività lavorativa, proprio grazie all’impegno a casa della donna.
  • 04.05.2022 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 14162/22 – Maggiori spese per l’ex marito che si è risposato: ciò non basta per ridurre l’assegno divorzile in favore della prima moglie
    Evidente, innanzitutto, la maggiore solidità economica dell’uomo, mentre l’ex moglie, che ha oltre 60 anni, è destinata a incontrare difficoltà nel trovare un lavoro. Irrilevanti, invece, le maggiori spese che deve affrontare l’uomo a seguito del suo secondo matrimonio, che, osservano i Giudici, è stata una sua libera scelta.
  • 04.05.2022 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 14151/22 – È lecita la revoca dell’assegno divorzile se l’ex coniuge convive more uxurio e coabita con un’altra persona
    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un ex marito per la revoca dell’assegno divorzile a seguito della convivenza extra coniugale dell’ex coniuge.
  • 03.05.2022 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza interlocutoria n. 13947/22 – Disparità economica tra coniugi e obbligo di somministrazione dell’assegno divorzile
    Con ordinanza interlocutoria n. 13947/2022, la Corte di Cassazione ha affrontato una controversia inerente l’obbligo di somministrazione di un assegno di divorzio.
  • 20.04.2022 – Cassazione Civile – sez. VI – 1 – ordinanza n. 12537/22 – Nessun assegno di divorzio per l’ex moglie che è diventata avvocato
    Non accolta la domanda della ex moglie avvocato al riconoscimento dell’assegno di divorzio, poiché non sussistevano ragioni oggettive di ostacolo alla sua capacità di procurarsi i mezzi adeguati al proprio sostentamento.
  • 05.05.2021 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 11787/21 – Assegno divorzile da rivedere se all’ex moglie è stata attribuita anche la proprietà esclusiva di un immobile – 
    Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, in vista della loro divisione, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti.
  • 05.05.2021 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 11798/21 – Il definitivo tramonto del tenore di vita nell’attribuzione dell’assegno divorzile
    L’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Il parametro per la sua attribuzione ha natura composita dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5 comma 6, rivelatori della declinazione del principio di solidarietà.
  • 30.04.2021- Cassazione Civile – sez. VI – ordinanza n. 11472/21 – Figlia avvocato e titolare di uno studio legale in locazione: addio al mantenimento dal padre
    Evidente, per i Giudici come per il genitore, che la donna, ormai sopra i 30 anni di età, si sia avviata alla libera professione e sia in grado di provvedere a sé stessa.
  • 04.02.2021 – Cassazione Civile – sez. VI – 1 – ordinanza n. 2653/21 – L’ex moglie con poca voglia di cercare un lavoro deve dire addio all’assegno divorzile –
    Vittoria definitiva per l’ex marito, liberatosi dall’obbligo di versare alla donna 200 euro ogni mese. Decisiva anche la valutazione dell’atteggiamento rinunciatario della donna nel cercare un’occupazione.
  • 24.04.2021 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 11012/21 – Accordo di separazione dei coniugi e successivo divorzio: è valida la pattuizione di un assegno “vita natural durante”?
    Ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito dedotte da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare).

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