19.07.2017 – App. Roma sez. 2 n. 4890 – Anche la banca trattaria è responsabile per il pagamento dell’assegno chiaramente alterato.
La posizione della banca trattaria non differisce da quella della banca negoziatrice, essendo la prima tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione, quando ciò sia verificabile con la diligenza media. Pertanto, poiché nella specie, gli assegni erano evidentemente alterati nell’importo e nel beneficiario, la banca trattaria non può andare esente da responsabilità.