04.07.2017 – Cassazione civile sez. II n. 16412 – L’atto di consegna del bene invalido può essere comunque rilevante ai fini della prova della detenzione qualificata del bene che esclude l’usucapione
L’invalidità, per difetto dei prescritti requisiti di forma, dell’atto o del negozio in virtù del quale è stato consegnato un bene non vale ad escludere la rilevanza di detto atto quale prova di una detenzione qualificata del bene medesimo, perciò inidonea all’acquisto della relativa proprietà per usucapione, salva la dimostrazione del suo mutamento in possesso, ex art. 1141, comma 2, c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, qualificato quale mero detentore il concessionario, in virtù di un accordo tacito – per fatti concludenti ed in assenza di una convenzionale formale – di un bene comunale, aveva rigettato la domanda di usucapione relativa a tale bene, in assenza di prova dell’avvenuta interversione del possesso).