18.01.2019 – Cassazione civile sez. I sentenza n. 1389 – Ammissione di un credito nello stato passivo: indispensabile la data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento
Poiché l’art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali inopponibili al fallimento.