14.01.2019 – Cassazione civile sez. I ordinanza n. 647 – Dichiarazione di fallimento e notifica della sentenza di rigetto del reclamo
L’art. 18, commi 13 e 14, l. fall. dispone che la sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza di fallimento è notificata al reclamante a cura della cancelleria e il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione stessa.