21.10.2019 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 26778 – È responsabile la banca che blocca l’operatività del cliente per assenza di autorizzazione al trattamento dei dati –
La clausola contrattuale con cui la banca subordina il dar corso alle operazioni richieste dal cliente al consenso al trattamento dei dati sensibili è affetta da nullità in quanto contraria a norme imperative, a norma dell’art. 1418 c.c..