11.09.2018 – Cassazione civile sez. I ordinanza n. 22118 – La banca depositaria ha l’obbligo di accertare la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di prelievo
Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento.