25.06.2018 – Corte diCassazione sez. Lavoro sentenza n. 16691 – L’attività giornalistica rimane tale, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato per la divulgazione delle notizie
La qualificazione dell’attività giornalistica, per la sua rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 cost.) non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva, ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un complesso normativo costituito, oltre che dalla disposizione costituzionale citata, dalla l. 3 febbraio 1963 n. 69 e dal suo regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649, nonché dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153.