11.03.2019 – Cassazione Civile sez. I – ordinanza n. 6978 – La desistenza del creditore istante successiva alla dichiarazione di fallimento non ne comporta la revoca –
La desistenza dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione di fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso, poiché tale dichiarazione, una volta pronunciata, produce effetti erga omnes, la cui persistenza non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante.