11.07.2019 – Cassazione Civile – sez. Unite – sentenza n. 18672/2019 – Compravendita e denuncia dei vizi: per interrompere la prescrizione è sufficiente un atto stragiudiziale di messa in mora –

L’art. 1495, comma 3, c.c. deve essere interpretato nel senso che, al fine di interrompere la prescrizione in materia di diritto al risarcimento nell’ambito di un contratto di compravendita, non è necessario istaurare un giudizio, essendo sufficiente una manifestazione della volontà stragiudiziale in forma scritta.