15.01.2019 – Cassazione civile sez. II ordinanza n. 857 – Una nuova unità abitativa nella soffitta accessibile da un solo appartamento: è lesione all’uso paritetico?

Laddove sia prevedibile che gli altri partecipanti non possano fare pari uso della cosa comune, la modifica apportata a quest’ultima da un singolo condomino è da ritenere legittima poiché non è configurabile una lesione dei diritti degli altri partecipanti se tale impedimento trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato.