19.02.2019 – Cassazione Civile sez. III ordinanza n. 4714 -Il locatore deve motivare adeguatamente la disdetta della locazione commerciale –

Ai sensi dell’art. 31 l. n. 392/1978, il locatore che intenda disdire alla prima scadenza il contratto di locazione ad uso non abitativo deve fornire adeguata motivazione in ordine alle eccezionali ragioni che giustifichino il sacrificio della stabilità dell’attività commerciale esercitata dal conduttore.