24.05.2019 – Cassazione Civile sez. II – sentenza n. 14273 – Per i canali di gronda e i pluviali discendenti dal tetto si deve rispettare la distanza di almeno un metro –
24 Maggio 2019/ Ultimo aggiornamento : 27 Giugno 2019Vittorio SchinoCondominio e Locazione
24.05.2019 – Cassazione Civile sez. II – sentenza n. 14273 – Per i canali di gronda e i pluviali discendenti dal tetto si deve rispettare la distanza di almeno un metro –
Per i tubi d’acqua e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette prova contraria. Questo vale anche per i canali di gronda e i pluviali discendenti dal tetto.
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