24.05.2019 – Cassazione Civile sez. II – sentenza n. 14273 – Per i canali di gronda e i pluviali discendenti dal tetto si deve rispettare la distanza di almeno un metro –

Per i tubi d’acqua e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette prova contraria. Questo vale anche per i canali di gronda e i pluviali discendenti dal tetto.