21.03.2019 – Cassazione Civile sez. II – ordinanza n. 8053 – Il cessionario di un credito può chiedere l’equa riparazione per la durata del processo unicamente dalla data della propria presenza nel procedimento –

A seguito della cessione dei crediti ammessi al passivo fallimentare si verifica una successione a titolo particolare del soggetto cessionario, sicché lo stesso può avanzare la pretesa indennitaria ex l. n. 89/2001 da violazione del termine di durata ragionevole del processo, unicamente con riferimento alla durata della propria presenza nel procedimento.