11.12.2018 – Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 31957 – Il Comune è responsabile a titolo di colpa per i danni causati da animali randagi

La responsabilità dell’ente comunale preposto alla cattura e alla custodia degli animali randagi è ancorata al criterio della colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c.. In caso contrario, si riscontrerebbe infatti una responsabilità oggettiva sottoposta a principi analoghi – se non addirittura più rigorosi – a quelli previsti per la responsabilità oggettiva da custodia.