09.11.2017 – Cassazione civile sez. II sentenza n. 26552 – La responsabilità per i difetti dell’immobile si estende anche al progettista/direttore dei lavori

Al fine di non incorrere in possibile responsabilità ex art. 1669 c.c. nel progettare e realizzare l’opera, gli artefici devono considerare, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l’esecuzione.