06.03.2018 – Cassazione civile sez. VI-2 ordinanza n. 5329 – L’esecutore testamentario non può impugnare atti negoziali con i quali il de cuius abbia disposto in vita dei propri beni
Poiché l’ufficio dell’esecutore testamentario è finalizzato all’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto (ex art. 703 c.c.) è evidente che tra le azioni autonomamente esperibili da tale soggetto non possono ritenersi comprese quelle volte all’impugnativa di atti negoziali con i quali il defunto abbia disposto in vita dei propri beni.