12.03.2018 – Cassazione civile sez. I ordinanza n. 5889 – Il termine di prescrizione per la restituzione dell’assegno circolare non incassato decorre dopo 3 anni dall’emissione

Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione della somma oggetto di un assegno circolare non incassato, la quale venga trasferita all’interno del c.d. Fondo depositi dormienti decorre, per il richiedente l’emissione, dallo spirare del triennio dall’emissione dell’assegno circolare stesso.