21.05.2018 – Cassazione civile sez. Unite sentenza n. 12447 – Assegno bancario e criterio della colpa: la decisione delle Sezioni Unite

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, Legge Assegni (r.d. n. 1736/1933), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c..