07.11.2017 – Cassazione civile sez. II n. 26363 – La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere richiesta per la prima volta in appello
La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive, ex art. 1467 c.c., costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale. Ne consegue l’inammissibilità della proposizione della stessa per la prima volta nel giudizio di appello.