05.06.2019 – Cassazione Civile sez. II – ordinanza n. 15277 – Separazione consensuale, morte del coniuge e diritti sulla casa familiare –

In caso di separazione personale e successiva morte di uno dei coniugi, vi è impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare e questo fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti di abitazione in favore del coniuge superstite. Il diritto di abitazione, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente ed effettivamente utilizzato prima della morte del de cuius.