04.06.2019 – Cassazione Civile sez. II, sentenza n. 15183 – Servitù di passaggio sul fondo del parente: come provarne l’usucapione –
La parte che rivendica la costituzione per usucapione di una servitù di passaggio sul fondo del prossimo congiunto – a differenza di quanto accade nei rapporti tra estranei – non può limitarsi ad accreditare il verificarsi del passaggio per il periodo ultraventennale, per soddisfare l’onere probatorio circa la sussistenza del possesso ad usucapionem. È invece tenuto a distinguere il passaggio esercitato in forza di tolleranza del proprietario da quello esercitato uti dominus, valorizzando solo quest’ultimo al fine di verificare la maturazione del termine minimo per usucapire il diritto.