19.07.2019 – Cassazione Civile – sez. III – ordinanza n. 19520 – L’avvocato è obbligato a informare il cliente su ogni aspetto, anche controverso o negativo, delle questioni che lo riguardano –
Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente.