Risarcimento danni professionisti

Di seguito alcuni esempi di risarcimento danni professionisti:

  • causa contro avvocato: ad esempio, per la mancata impugnazione di una sentenza ovvero il mancato deposito di atti o documenti entro il termine previsto dalla legge ovvero per la mancata allegazione di prove di cui era a conoscenza ovvero per non avere reso edotto il cliente, nel momento in cui ne ha avuto contezza, della manifesta infondatezza della sua pretesa o della già intervenuta prescrizione della stessa;
  • causa contro commercialista: ad esempio, per aver appostato nella dichiarazione costi privi di documentazione o non inerenti senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione ovvero per avere depositato fuori termine la dichiarazione dei redditi o un ricorso ovvero ancora per avere prestato una consulenza non adeguata rispetto all’obiettivo che il cliente si era proposto ovvero per problematiche sorte nello svolgimento dell’attività di revisore contabile o di componente del collegio sindacale;
  • causa contro ingegnere: ad esempio, per avere progettato un’opera in realtà non realizzabile o contraria alle norme urbanistiche o in materia di distanze legali o inadeguata rispetto a quanto richiesto dal committente ovvero per non avere rispettato la normativa in tema di sicurezza nei cantieri o per non avere vigilato sulla realizzazione dell’opera in conformità al progetto o al capitolato o alle regole della tecnica;
  • causa contro medico: ad esempio, per errata colpevole diagnosi o per non corretto inquadramento diagnostico della patologia o per scelta di un trattamento terapeutico non adeguato o per problematiche relative al consenso informato e al diritto di autodeterminazione del paziente ovvero ancora per intervento chirurgico non eseguito in maniera corretta;
  • causa contro notaio: ad esempio, per non avere svolto le dovute verifiche circa le iscrizioni o le trascrizioni esistenti su un immobile oggetto di compravendita o di donazione o di altro atto dispositivo ovvero per non avere informato le parti delle conseguenze dell’esistenza di tali formalità pregiudizievoli ovvero per avere stipulato un atto nullo o non conforme al regolamento di interessi voluto dalle parti o per illegittima levata del protesto di un assegno bancario.
  • causa contro amministratore di condominio: ad esempio, per mancata presentazione del rendiconto.

Domande/Risposte in tema di responsabilità civile e risarcimento danni da parte di professionisti

Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi sollevati dai nostri clienti.

  • Quando si può fare causa a un avvocato Quando si può fare causa a un commercialista Quando si può fare causa a un medico Quando si può fare causa a un dentista Quando si può fare causa a un ingegnere Quando si può fare causa a un notaio
    Si può fare causa ad un professionista quando ha espletato l’incarico ricevuto, a seconda dei casi, con dolo o colpa grave oppure senza la competenza e la diligenza professionali richieste per quell’incarico. Il professionista, peraltro, risponde nei confronti del cliente a titolo di responsabilità contrattuale, il che, quanto meno dal punto di vista del riparto dell’onere probatorio, rappresenta un vantaggio per il cliente, dovendo il professionista, a fronte delle contestazioni sollevate nei suoi confronti, dimostrare di avere agito secondo gli innanzi ricordati parametri.
  • Si può chiedere il risarcimento dei danni a un avvocato Si può chiedere il risarcimento dei danni a un commercialista Si può chiedere il risarcimento dei danni a un medico Si può chiedere il risarcimento dei danni a un dentista Si può chiedere il risarcimento dei danni a un ingegnere Si può chiedere il risarcimento dei danni a un notaio
    Si può chiedere il risarcimento danni nei confronti di un professionista quando si è in presenza di un danno ingiusto (patrimoniale o non patrimoniale, laddove quest’ultima categoria comprende quelli che normalmente vengono indicati come danno biologico, danno morale e danno esistenziale), che è conseguenza del comportamento doloso o colpevole o negligente (in particolare con riferimento alla competenza ed alla diligenza professionali) da parte del professionista.
  • Quanto tempo ho per fare causa all’avvocato Quanto tempo ho per fare causa al commercialista Quanto tempo ho per fare causa al medico Quanto tempo ho per fare causa al notaio
    In tutti questi casi, essendo la responsabilità del professionista di tipo contrattuale, il temine di prescrizione è di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il danno subito diventa obbiettivamente percepibile per il cliente.
  • Cosa fare se l’avvocato non restituisce i documenti al cliente
    L’avvocato ha l’obbligo di restituire la documentazione ricevuta dal cliente quando questi gliela chieda. Peraltro, ha anche l’obbligo di fornire al cliente copia di tutti gli atti e documenti del processo laddove il cliente stesso glieli chieda. Laddove si renda inosservante rispetto a questi obblighi, l’avvocato diventa responsabile sia dal punto di vista civilistico che da quello deontologico.
  • L’avvocato può pretendere di restituire i documenti solo dopo che è stato pagato
    L’avvocato non può assolutamente condizionare al pagamento del suo compenso la restituzione dei documenti ricevuti dal cliente e la consegna a quest’ultimo di copia degli atti processuali.
  • Cosa succede se l’avvocato non fa appello
    L’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente dell’esito della causa e, in caso di soccombenza, della possibilità, laddove ne ricorrano i presupposti, di proporre appello e del termine per proporre l’appello: con la conseguenza che, se non assolve a questi doveri, l’avvocato è responsabile nei confronti del cliente e può essere tenuto al risarcimento dei danni nei suoi confronti. In ogni caso, la decisione di proporre appello, come ogni altra impugnazione (ad es., ricorso per cassazione), resta sempre del cliente.
  • Posso fare causa all’avvocato perché non ha depositato dei documenti
    L’avvocato può essere ritenuto responsabile nei confronti del cliente laddove non abbia depositato dei documenti dai quali poteva dipendere l’esito della causa in senso favorevole al cliente.
  • Cosa fare se l’avvocato perde la causa
    La circostanza che la causa non abbia avuto l’esito sperato dal cliente non è, ovviamente, di per sé fonte di responsabilità dell’avvocato, ben potendo tale esito dipendere da fattori estranei all’attività posta in essere dal difensore. Affinché egli sia ritenuto responsabile, infatti, è necessario dimostrare che lo stesso non ha correttamente espletato l’incarico ricevuto, ossia che non ha svolto la sua attività con la competenza e la diligenza richieste per quel determinato incarico. Se, invece, effettivamente queste ultime sono mancate e l’esito negativo è conseguenza, appunto, di tali mancanze, egli è responsabile nei confronti del cliente, il quale può chiedergli il risarcimento dei danni che ha subito.
  • L’avvocato che perde la causa deve essere pagato
    Se l’avvocato ha espletato l’incarico con competenza e diligenza e, ciò nonostante, l’esito non è stato favorevole al cliente, quest’ultimo è tenuto comunque a corrispondergli il compenso dovuto.
  • L’avvocato che perde la causa per colpa sua deve essere pagato
    Se l’esito negativo della causa è imputabile alla responsabilità dell’avvocato, il cliente può negargli il pagamento del compenso dovuto.
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Contatti

Per le problematiche inerenti la responsabilità dei professionisti ed il risarcimento danni da parte dei professionisti vogliate prendere contatti con il nostro studio di Bari, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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Novità giurisprudenziali

  • 18.02.2021 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 4421/2021 – La compilazione incompleta della cartella medica non può tradursi in un danno nei confronti del paziente – In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.
  • 11.02.2021 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 3566/2021 – La responsabilità professionale dell’avvocato sussiste solo se l’errore del legale è stato determinante nell’esito negativo del giudizio – Non è sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte.
  • 13.01.2021 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 410/2021 – Il “più probabile che non” va dimostrato, altrimenti, niente responsabilità dell’avvocato – In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo.
  • 07.01.2021 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 56/2021 – È negligente l’avvocato che non chiede al cliente le attestazioni di avvenuto pagamento utili alla difesa – Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) i doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.
  • 20.11.2020 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 26516/2020 – Ai fini risarcitori la negligenza dell’avvocato va provata in concreto – In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.
  • 06.11.2020 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 24956/2020 – Responsabile l’avvocato se le conseguenze dannose per il cliente potevano essere anche solo mitigate dalla sua attività – In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione e l’evento del danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.
  • 03.11.2020 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 24270/2020 – Responsabilità professionale dell’avvocato e dies a quo per l’azione risarcitoria – Nelle ipotesi di inadempimento del mandato difensivo in ambito giudiziario, la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 2935 c.c., decorre dal momento in cui l’esito del processo diventa definitivo.
  • 09/11/2017 – Cassazione civile sez. III 09 novembre 2017 n. 26517 – Responsabilità medica, incombe sul sanitario provare di aver tenuto una condotta diligente – Stabilire se determinati sintomi, ad una determinata epoca, siano stati correttamente o scorrettamente interpretati, significa accertare se il medico abbia tenuto una condotta negligente o diligente; l’accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell’accertamento della colpa, ed in tema di responsabilità medica non è onere dell’attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest’ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente.
  • 31/10/2017 – Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2017 n. 25807 – Sui presupposti per poter richiedere i danni al legale in caso di mancata impugnazione della sentenza – Il cliente che chiede al proprio difensore il ristoro dei danni subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l’astratta possibilità della riforma in appello in senso a sé favorevole ma deve dimostrare l’erroneità della pronuncia oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
  • 24/10/2017 – Cassazione civile sez. III 24 ottobre 2017 n. 25112 – Responsabilità professionale dell’avvocato, vale il principio del ‘più probabile che non’ – Nell’accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del «più probabile che non» e tale criterio deve ritenersi applicabile anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (fattispecie relativa alla responsabilità professionale per negligenza di due avvocati in relazione alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della cassazione di un ricorso per licenziamento illegittimo, con la conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro assistito).
  • 13/10/2017 – Cassazione civile sez. III 13 ottobre 2017 n. 24072 – La domanda, nel corso della causa per risarcimento da errore medico, di risarcimento per violazione dell’obbligo di informazione costituisce mutatio libelli – Nel caso in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una “mutatio libelli” e non una mera “emendatio”, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.
  • 29/09/2017 – Cassazione civile sez. III 29 settembre 2017 n. 22820 – Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile se non rileva le formalità pregiudizievoli è tenuto al risarcimento del danno – Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull’immobile, può essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all’entità delle somme che gli acquirenti devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle formalità pregiudizievoli, al fine di conservarne la proprietà.
  • 18/05/2017 – Cassazione civile sez. III 18 maggio 2017 n. 12482 – l notaio ha il dovere di consigliare le parti sulle clausole da inserire nel preliminare di vendita – Il notaio, incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. (Nel caso di specie, in cui le parti avevano pattuito un termine particolarmente lungo tra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, la Corte ha ritenuto che rientra nel c.d. “dovere di consiglio”, cui il notaio è tenuto in forza dell’art. 42, comma 1, lett. a) del codice di deontologia notarile, avvertire le parti che gli effetti della detta trascrizione cessano, in ogni caso, qualora, entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’articolo 2652, primo comma, numero 2), c.c.).
  • 09/05/2017 – Cassazione civile sez. III 09 maggio 2017 n. 11208 – Responsabilità medica e rispetto delle “linee guida” – In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida” – pur costituendo un utile parametro nell’accertamento di una sua eventuale colpa, peraltro in relazione alla verifica della sola perizia del sanitario – non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta. (In applicazione del principio, è stata annullata la sentenza impugnata che – nel respingere una domanda risarcitoria in relazione ad un’ipotesi di omessa informazione, ad una gestante, dei rischi connessi ad una possibile malformazione genetica del nascituro – aveva attribuito rilievo, tra l’altro, alla circostanza che, all’epoca dei fatti, le linee guida per la diagnosi citogenetica, impartite nel 2001, non erano ancora entrate in vigore, circostanza ritenuta irrilevante dalla S.C. sul presupposto che per i sanitari, operanti all’interno di una struttura altamente specializzata, risultava non solo opportuno, ma doveroso, in presenza di una gravidanza ritenuta a rischio, di un “tritest” positivo, nonché di un numero ritenuto oggettivamente eccessivo di esami ecografici, riferire che l’esame dei cd. “villi coriali” aveva raggiunto solo dodici – e non sedici – “metafasi”, sebbene la minore attendibilità di un referto formulato su tali basi fosse stata, poi, sancita solo dalle citate linee guida del 2001).
  • 21/09/2016 – Cassazione civile sez. II 21 settembre 2016 n. 18521 – Direttore dei valori e impresa rispondono in solido per il rifacimento della facciata condominiale – In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (fattispecie relativa all’azione di risarcimento promossa da un Condominio nei confronti di un’impresa e del direttore dei lavori per la cattiva realizzazione dei lavori di rifacimento della facciata).
  • 23/06/2016 – Cassazione civile sez. III 23 giugno 2016 n. 13007 -In tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l’obbligo – a norma dell’art. 1176, comma 2, c.c. – non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto la responsabilità di un commercialista, incaricato di fornire una consulenza tecnico-giuridica a seguito dell’esito infausto di un ricorso dinanzi alla commissione tributaria regionale, per non aver informato il cliente della possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza sfavorevole e della necessità di rivolgersi ad un avvocato al fine di proporre tempestivamente l’impugnazione).
  • 23/06/2016 – Cassazione civile sez. III 23 giugno 2016 n. 13008 – Non sussiste responsabilità professionale per mancata proposizione di azione giudiziaria entro i termini a carico dell’avvocato cui non sia stato conferito incarico a promuovere il giudizio, e anzi abbia sconsigliato d’intraprendere l’azione.
  • 15/06/2016 – Cassazione civile sez. III 15 giugno 2016 n. 12280 – In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per tardiva impugnazione di una sentenza penale di condanna, cui consegua l’impossibilità per il cliente di ottenere una riduzione della pena detentiva in sede di gravame (nella specie, per non potere accedere al cd. “patteggiamento in appello”), il pregiudizio di carattere non patrimoniale patito dal condannato non può essere risarcito applicando automaticamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza penale per il ristoro del danno da ingiusta detenzione – trattandosi di condanna legalmente data e, quindi, di detenzione legittima – ma va liquidato in via equitativa.
  • 10/06/2016 – Cassazione civile sez. III 10 giugno 2016 n. 11907 – In tema di responsabilità professionale, il negligente comportamento dell’avvocato che, omettendo di attivare tempestivamente la pretesa risarcitoria del proprio assistito, abbia determinato il decorso della prescrizione del credito verso taluni dei condebitori solidali, determina un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. consistente nella perdita della possibilità di avvalersi di più coobbligati, e, quindi, di agire direttamente nei confronti di quelli presumibilmente più solvibili, quali sono in particolare – in caso di crediti derivanti da un sinistro stradale – le società assicuratrici rispetto alle persone fisiche.
  • 31/03/2016 – Cassazione civile sez. III 31 marzo 2016 n. 6209 – In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto).
  • 08/03/2016 – Cassazione civile sez. III 08 marzo 2016 n. 4540 – In tema di responsabilità medica, l’obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sul medico di informare la paziente, che ad essi si sia rivolta per i controlli ecografici sul feto ai fini della relativa diagnosi morfologica (in particolare, nel caso in cui la visualizzazione del feto sia parziale), della possibilità di ricorrere a centri di più elevata specializzazione, sorge unicamente ove la struttura abbia assunto la relativa obbligazione di spedalità pur non disponendo di attrezzature all’uopo adeguate.
  • 08/09/2015 – Cassazione civile sez. II 08 settembre 2015 n. 17758 – La verifica della diligenza dell’avvocato nell’espletamento dell’obbligazione – che è di regola di mezzi e non di risultato – va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l’attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell’incarico professionale e, quindi, dell’instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell’interesse della parte dal medesimo difesa.
  • 31/08/2015 – Cassazione civile sez. III 31 agosto 2015 n. 17292 – In tema di responsabilità medica, l’accertamento medico – legale svolto mediante consulenza tecnica nel corso del giudizio civile che escluda la responsabilità dei sanitari permette di ritenere completa e corretta la valutazione sull’interruzione del nesso causale secondo il criterio del ‘più probabile che non’ utilizzato dalla giurisprudenza civile.
  • 18/05/2015 – Cassazione civile sez. III 18 maggio 2015 n. 10133 – In tema di responsabilità professionale, il notaio, che è obbligato alla verifica dell’esistenza di formalità pregiudizievoli sul bene oggetto di compravendita, ma non è tenuto ad una condotta in concreto eccessivamente onerosa, ha l’onere probatorio di delimitare l’ambito della diligenza da lui esigibile, allegando e dimostrando non solo l’estensione (quantitativa e temporale) degli accertamenti esperiti, ma anche di quelle esperibili, nonché la regolarità o meno delle registrazioni effettuate dalla conservatoria ed altresì l’idoneità della specifica irregolarità contestata a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la condanna, non avendo il notaio offerto la prova né delle visure effettuate né di quelle esperibili, in ragione delle condizioni di lavoro della conservatoria nei giorni immediatamente precedenti la stipula dell’atto).
  • 06/05/2015 – Cassazione civile sez. III 06 maggio 2015 n. 8989 – In materia di attività medico-chirurgica, allorché risulti accertata una condotta negligente che depone per la responsabilità del medico operante e, conseguentemente, della struttura sanitaria, spetta all’uno e all’altra, in applicazione del principio della “vicinanza della prova” (o di “riferibilità”), provare che il risultato “anomalo” o “anormale”, rispetto al convenuto esito dell’intervento, sia dipeso da un evento imprevedibile, non superabile con l’adeguata diligenza.
  • 06/05/2015 – Cassazione civile sez. III 06 maggio 2015 n. 8995 – In materia di responsabilità contrattuale (nella specie, per attività medico-chirurgica), una volta accertato il nesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato, l’incertezza circa l’eventuale efficacia concausale di un fattore naturale non rende ammissibile, sul piano giuridico, l’operatività di un ragionamento probatorio “semplificato” che conduca ad un frazionamento della responsabilità, con conseguente ridimensionamento del “quantum” risarcitorio secondo criteri equitativi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, in relazione al danno celebrale patito da un neonato, aveva posto l’obbligo risarcitorio interamente a carico della struttura sanitaria in cui egli era stato ricoverato immediatamente dopo il parto – avvenuto in altra struttura – e presso la quale aveva contratto un’infezione polmonare, e ciò sebbene le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio non avessero escluso la possibilità che un contributo concausale al pregiudizio lamentato fosse derivato da una patologia sviluppata in occasione della nascita).
  • 13/02/2015 – Responsabilità civile, medici, Cass. civ., sez. III, 13/02/2015 n. 2845 – L’obbligo del consenso informato, che il medico deve ottenere dal paziente quale legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole e libera autodeterminazione; mentre il trattamento medico richiesto al medico attiene alla tutela del diverso, quanto fondamentale, diritto alla salute. La condotta di adempimento alla prestazione medica costituisce quindi autonoma fonte di responsabilità, di natura risarcitoria, rispetto al diverso profilo dell’acquisizione del consenso informato, dovendo accertare il giudice di merito se le conseguenze dannose verificatesi successivamente al trattamento sanitario siano da considerarsi quale diretta conseguenza dello stesso (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che, pur avendo ritenuto la condotta colposa del chirurgo nell’ambito di un intervento al ginocchio del paziente, aveva escluso il risarcimento del danno in merito, in quanto assorbito dal diverso profilo del risarcimento per mancanza di consenso informato).
  • 19/12/2014 – responsabilità civile, notaio, Cass. civ., sez. III, 19/12/2014 n. 26908 – Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l’atto privo di effetti verso i creditori. Il bene, pertanto, deve essere restituito e l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell’immobile al momento dell’effettivo rilascio, detratto l’importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l’acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario.
  • 16/12/2014 – Responsabilità civile, notaio, Cass. civ., sez. III, 16/12/2014 n. 26369 – Il notaio incaricato di redigere l’atto pubblico di trasferimento immobiliare, che abbia compilato la dichiarazione a fini INVIM, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato, qualora abbia provveduto alla relativa registrazione senza avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui egli è obbligato, per l’incarico professionale conferito, poiché è tenuto a fornire una consulenza tecnica alla parte funzionale non solo al raggiungimento dello scopo, privatistico e pubblicistico, tipico, cui l’atto rogando è preordinato, ma anche al conseguimento degli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi da essa imposti, sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto la responsabilità del notaio per colpa lieve, poiché nell’atto rogando il valore finale dell’immobile dichiarato dal venditore era identico a quello indicato nel precedente atto di acquisto, e, dunque, appariva ragionevolmente probabile che la dichiarazione non fosse veritiera).
  • 22/10/2014 – Responsabilità civile, medici, Cass. civ., sez. III, 22/10/2014 n. 22338 – In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, posto che l’esecuzione della prestazione professionale implica una diligenza qualificata ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., è in colpa il medico che, in presenza di un paziente che non possa essere adeguatamente curato nella struttura ospedaliera in cui si trova, ometta di attivarsi per tentare di disporne il trasferimento in altra più idonea struttura.
  • 26/08/2014 – responsabilità civile, notaio, Cass. civ., sez. 26/08/2014 n. 18244 – Incorre in responsabilità professionale il notaio che rogiti un contratto di compravendita immobiliare senza compiere le visure dei pubblici registri per verificare la libertà e disponibilità dell’immobile; tuttavia il danno risarcibile derivante da tale condotta non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall’acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. – con riferimento al caso in cui il prezzo di una compravendita immobiliare risultava essere stato corrisposto quasi per intero dall’acquirente in data anteriore alla stipulazione dell’atto notarile – ha identificato il danno risarcibile unicamente nel versamento della parte residua del corrispettivo, ritenendo che il pregiudizio anteriormente subìto dal cliente appartenesse ad una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio).
  • 26/08/2014 – Cassazione civile sez. III 26 agosto 2014 n. 18244 – Il notaio, responsabile ex contractu per omissione di visure ipotecarie prima della stipula di un contratto di compravendita, non può essere condannato a un risarcimento superiore a quello imposto dalla causalità giuridica inerente al pregiudizio patito a cagione del proprio comportamento negligente: tale valutazione deve essere effettuata dal giudice mediante un giudizio prognostico, che tenga conto della situazione in cui si sarebbe trovato il cliente in caso di adempimento diligente e, in particolare, del denaro speso dal compratore prima della stipula del contratto definitivo. Si configura, in questi termini, un limite al quantum risarcitorio dovuto dal professionista, avendo riguardo a una serie causale indipendente rispetto all’attività del notaio.
  • 03/07/2014 – Responsabilità civile – Professionisti – Medici – Cass. civ., sez. III, 03/07/2014 n. 15239 – In tema di responsabilità civile da trattamento sanitario ed ai fini dell’individuazione del termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione risarcitoria, non è ipotizzabile il delitto di lesioni volontarie gravi o gravissime nei confronti del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento da questo non consentito (anche se abbia esito infausto e anche se l’intervento venga effettuato in violazione delle regole dell’arte medica), se comunque sia rinvenibile nella sua condotta professionale una finalità terapeutica o comunque la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici. In questi casi, infatti, la condotta non è diretta a ledere e, se l’agente cagiona lesioni al paziente, è al più ipotizzabile il delitto di lesioni colpose se l’evento è da ricondurre alla violazione di una regola cautelare.
  • 06/06/2014 – Responsabilità civile – Professionisti – medici – Cass. civ., sez. III, 06/06/2014 n. 12830 – In tema di responsabilità medica, il professionista è soggetto a responsabilità per i danni alla salute anche quando derivano da un intervento compiuto con perizia ma sulla base di un consenso assente o viziato, per il solo fatto oggettivo di aver omesso informazioni di carattere medico al paziente sottoposto all’intervento chirurgico.
  • 06/06/2014 – Responsabilità civile, medici, Cass. civ., sez. III, 06/06/2014 n. 12830 – Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all’accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono, infatti, di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l’accertamento, invece necessario quando l’intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato.
  • 23/05/2014 – Responsabilità civile – Professionisti – Medici – Cass. civ., sez. III, 23/05/2014 n. 11522 – In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione dello stesso, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che, nelle more, egli non ha potuto fruire di tale intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze.
  • 27/03/2014 – Responsabilità civile – Professionisti – Medici – Danni – Cass. civ., sez. III, 27/03/2014 n. 7195 – In tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l’errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della “chance” di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto.
  • 16/01/2014 – RESPONSABILITÀ CIVILE – Professionisti – medici e paramedici – Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2014 n. 750 – Non si configura alcuna responsabilità medica sotto il profilo causale qualora l’evento mortale derivi da una malattia totalmente asintomatica tale da rendere insospettabile l’esistenza di un tale grave quadro infiammatorio.
  • 17/10/2013 – RESPONSABILITÀ CIVILE – Professionisti – medici e paramedici – Cassazione civile sez. III 17 ottobre 2013 n. 23575 – In tema di responsabilità medica, nel sottosistema civilistico, il nesso di causalità materiale – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”. Ma ciò significa che, ai fini dell’attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno), l’efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così da ascrivere l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita (escluso, nella specie, il risarcimento in favore di una donna, la quale lamentava dolori alla testa e difficoltà di pronuncia a suo dire da ascrivere all’errato intervento di un dentista che l’aveva sottoposta ad un intervento di allocazione di una protesi dentaria nell’arcata superiore).
  • 12/09/2013 – RESPONSABILITÀ CIVILE – Professionisti – medici e paramedici – Cassazione civile sez. III 12 settembre 2013 n. 20904 – Ove la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale, quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l’inadempimento del rapporto curativo, si sostanzia nella dimostrazione che l’esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito mortale o dall’insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato.
  • 14/06/2013 – Cassazione civile sez. II 14 giugno 2013 n. 15029 – In tema di responsabilità professionale, non può ritenersi implicitamente incluso, nell’incarico generico dato ad un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l’obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 cod. civ. individuano nell’organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio e che la voce prevista dall’art. 34 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 sulla redazione del bilancio “a norma di legge” non include anche gli onorati “per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci”, contemplati invece nell’art. 32 del medesimo decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva argomentato nel senso che l’art. 2403 cod. civ. attribuisce al collegio sindacale la delega del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza ad essa del bilancio; gli artt. 2423 ss. cod. civ. individuano nell’organo amministrativo l’esclusivo referente e destinatario della responsabilità per gli obblighi inerenti alla formazione del bilancio e in particolare degli obblighi sostanziali di chiarezza, verità e correttezza, oltre che di prudenza delle singole poste; l’art. 2381 cod. civ. non permette la delegabilità dei richiamati obblighi sostanziali di redazione del bilancio nemmeno ai singoli componenti del consiglio di amministrazione; e le tariffe professionali dei dottori commercialisti prevedono specifiche voci inerenti il controllo contabile)
  • 12/01/2013 – RESPONSABILITÀ CIVILE – Professionisti – medici e paramedici – Cassazione civile sez. III 12 dicembre 2013 n. 27855 – Nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l’esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell’attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, con l’allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l’onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.

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