Forma della donazione

La forma della donazione, affinché sia valida, deve essere l’atto pubblico, con la conseguenza che, in mancanza, la donazione è nulla.

L’accettazione della donazione da parte del donatario può essere fatta nello stesso atto pubblico ovvero in un atto pubblico successivo, nel quale ultimo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, sia il donante che il donatario possono fare revocare le rispettive dichiarazioni di donazione e di accettazione.

Non hanno bisogno dell’atto pubblico le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili, purché questi siano consegnati al donatario, per cui in questi casi si hanno donazioni senza notaio.

Il modico valore deve essere valutato anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Non necessita della forma dell’atto pubblico la donazione indiretta, ossia quel particolare tipo di donazione con il quale lo scopo non è di trasferire direttamente la proprietà di un bene dal donante al donatario, bensì di consentire al donatario, attraverso il ricorso a strumenti giudici diversi dalla donazione diretta, di acquisire un’utilità economica a fronte della riduzione del patrimonio del donante, sempre e comunque per spirito di liberalità. Esempio tipico di donazione indiretta è quella con la quale i genitori danno al figlio il denaro necessario per l’acquisto di un immobile, nel senso che, attraverso questa operazione, si realizza la donazione indiretta dell’immobile.

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