Avvocato Bari internet

In questo ambito rientrano, soprattutto, le questioni relative al commercio elettronico (e-commerce), tanto con riferimento al “business to business (b2b) quanto al “business to consumer” (b2c), nonché quelle relative alla tutela del diritto d’autore, del diritto alla personalità, del diritto all’oblio, del diritto alla privacy.

Particolare importanza, poi, hanno assunto negli ultimi tempi le vicende relative al risarcimento dei danni da diffamazione via internet, intendendosi per tali le ipotesi di diffamazione a mezzo social, come ad esempio la diffamazione con Facebook, la diffamazione con Instagram, la diffamazione con WhatsApp, oppure attraverso blog o forum: e tanto in considerazione della circostanza che i social network possono costituire, per un verso, una valvola di sfogo e, per un altro verso, delle casse di risonanza, per cui un post o un commento possono facilmente raggiungere un numero quasi imprecisato di persone.

Per di più, oggi l’identità di chiunque è facilmente accessibile da parte di tutti con internet ed il contenuto diffamatorio può sopravvivere a lungo in rete, con la conseguenza che la tutela della reputazione è ancora più importante di prima.

Nella diffamazione via internet, tuttavia, non sempre è agevole identificare il responsabile del reato, in quanto questi può anche non coincidere con il titolare dell’account da cui è stato scritto il commento diffamatorio: da quì, allora, la necessità di individuare di c.d. indirizzo “IP”, ovvero del codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, nel momento stesso della connessione ad una determinata postazione del servizio telefonico. Attraverso l’indirizzo “IP”, in pratica, è possibile individuare la linea da cui è stato pubblicato il contenuto diffamatorio.

Nel contempo, non è necessario che la persona diffamata sia nominativamente indicata, essendo sufficiente che sia facilmente individuabile con certezza.

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Contatti

Per le problematiche riguardanti il commercio elettronico e la diffamazione a mezzo internet, contattate gli Avvocati civilisti del nostro studio legale presso la sede di Bari, le caratteristiche principali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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Novità giurisprudenziali

  • 23.06.2022 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 20269/22 – Mancata pubblicazione sul web del distacco dello stilista dalla società: esclusa la gravità dell’inadempimento –La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 23 giugno 2022, n. 20269, ha avuto modo di esprimersi in tema di cessione del c.d. marchio patronimico.
  • 28.03.2022 – Cassazione civile – sez. I – ordinanza n. 9923/2022  – Il diritto all’oblio non può essere invocato nella richiesta di risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali avvenuto mediante la pubblicazione di un libro – L’azione di risarcimento dei danni per trattamento illecito dei propri dati personali – compiuto mediante la pubblicazione di un libro del quale viene chiesto il ritiro dal commercio – non involge il tema del diritto all’oblio, potendosi concretizzare la tutela di tale diritto riferito alla rete internet, solo con un’azione rivolta ai soggetti titolari dei motori di ricerca per la deindicizzazione della pagina web e non certamente per legittimare una pretesa risarcitoria nei confronti di chi abbia scritto un libro le cui pagine sono state successivamente inserite anche in internet. In tal caso la liceità del trattamento dei dati deve essere valutata avuto riguardo al perimetro dell’esimente dettata dal codice della privacy nel contesto dei limiti dell’attività giornalistica di cui all’art. 137 comma 2, la valutazione del cui superamento è questione di fatto incensurabile in cassazione.
  • 08.02.2022 – Cassazione civile – sez. I – ordinanza n. 3952/2022 – Ponderazione del diritto all’oblio con il diritto alla diffusione dell’informazione – La cancellazione delle “copie cache” non postula la sussistenza delle condizioni di bilanciamento necessarie ad ottenere la deindicizzazione dei dati personali, ma esige una ponderazione più stringente tra il diritto all’oblio dell’interessato e il diritto alla diffusione delle informazioni per giustificare l’integrale e irreversibile eliminazione della notizia non più accessibile online attraverso qualsiasi ricerca effettuata sulla base di parole chiave anche diverse dal nome della persona.
  • 16.09.2021 – Cassazione civile – sez. I – ordinanza n. 25070/2021 – Sulla responsabilità dell’hosting provider per contenuti illecitamente immessi da rimuovere – La responsabilità dell’hosting provider, prevista dall’art. 16 d.lg. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; sia ragionevolmente constatabile l’illeceità dell’altrui condotta, onde l’hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.
  • 13.07.2021 – Cassazione civile – sez. I – ordinanza n. 19954/2021 – Rientra nella ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui vantare sul proprio sito internet il carnet di clienti di un’impresa concorrente – La condotta di “appropriazione di pregi”, contemplata dall’art. 2598 c.c., comma 1, n. 2, è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l’attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo: tale situazione si verifica allorché un’agenzia pubblicitaria, con la quale pur abbia iniziato a collaborare un soggetto che aveva realizzato campagne pubblicitarie per un’altra impresa, vanti sul proprio sito internet il carnet di clienti di quest’ultima, lasciando intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne pubblicitarie.
  • 27/07/2015 – Cassazione civile sez. III 27 luglio 2015 n. 15763 Le disposizione degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 affermano il principio della necessità del consenso della persona interessata ai fini dell’esposizione del suo ritratto (è tale è sicuramente la pubblicazione continuativa su un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti) e anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad eventi “svoltisi in pubblico”) permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
  • 11/06/2015 – Corte giustizia UE sez. III 11 giugno 2015 n. 1 La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretata nel senso che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti, rispettivamente, agli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva si applicano ai servizi di abbonamento Internet che richiedono una connessione a Internet in postazione fissa, ma non ai servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso detti servizi di comunicazione mobile. Qualora questi ultimi servizi siano resi accessibili al pubblico, nel territorio nazionale, come «servizi obbligatori supplementari», ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, il loro finanziamento non può essere garantito, nel diritto nazionale, da un meccanismo che preveda la partecipazione di specifiche imprese (la Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia fra due società di telecomunicazioni e le autorità belghe relativamente all’applicazione della normativa dello stato che impone agli operatori che forniscono ai consumatori servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet di contribuire al finanziamento del costo netto di tali servizi).
  • 05/03/2015 – Diritti d’autore, utilizzazione economica, Corte di Giustizia UE, sez. IV, 05/03/2015 n. 463 La direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni di materiali protetti effettuate da una persona fisica a partire o mediante un dispositivo appartenente a terzi(la Corte si è così pronunciata nell’ambito della controversia tra la società di gestione che rappresenta i titolari dei diritti di autore su opere sonore e audiovisive danesi e una società che commercializza telefoni cellulari e le relative schede di memoria, diverse dalla SIM, su cui è possibile archiviare foto, vari documenti -anche audiovisivi ed APP- scaricati da Internet o da DVD, CD, lettori MP3 o da computer di proprietà dell’utilizzatore circa il pagamento del prelievo diretto a finanziare l’equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 29 del 2001).
  • 05/03/2015 – Diritti d’autore, utilizzazione economica, Corte di Giustizia UE, sez. IV, 05/03/2015 n. 463 L’attuazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29 per i dispositivi utilizzati al fine di riprodurre materiali protetti, come i DVD, i CD, i lettori MP3 o i computer, non può incidere sull’obbligo di equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni a titolo privato effettuate a partire da simili dispositivi. Tuttavia, tale attuazione può avere un impatto sul livello concreto di detto compenso (la Corte si è così pronunciata nell’ambito della controversia tra la società di gestione che rappresenta i titolari dei diritti di autore su opere sonore e audiovisive danesi e una società che commercializza telefoni cellulari e le relative schede di memoria, diverse dalla SIM, su cui è possibile archiviare foto, vari documenti -anche audiovisivi ed APP- scaricati da Internet o da DVD, CD, lettori MP3 o da computer di proprietà dell’utilizzatore circa il pagamento del prelievo diretto a finanziare l’equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 29 del 2001).
  • 25/08/2014 – Diffamazione, responsabilità civile, Cass. civ., sez. III, 25/08/2014 n. 18174 È risarcibile il danno ingiusto per lesione alla reputazione professionale arrecata attraverso la diffusione a mezzo internet di comunicati stampa dal contenuto altamente denigratorio, perché allusivi di un’immagine di un soggetto, nella sua veste di dirigente di un laboratorio di fisica, foraggiato da terzi per esprimere un giudizio di innocuità degli effetti delle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari.
  • 25/08/2014 – Cassazione civile sez. III 25 agosto 2014 n. 18174 L’inserimento in internet di informazioni lesive dell’onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, terzo comma, cod. pen., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all’onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza delle espressioni usate e l’interesse pubblico all’informazione (cosiddetta pertinenza). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabile il gestore di un sito internet per avervi inserito notizie incomplete e dal tono insinuante e, in particolare, per aver omesso di riferire l’esito positivo di procedimenti penali e amministrativi nei confronti del diffamato – dirigente del laboratorio di fisica dell’Istituto superiore di sanità – in relazione alla denuncia di avere ricevuto denaro da una multinazionale produttrice di telefoni cellulari, per affermare l’innocuità delle onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi).
  • 05/06/2014 – Internet – Diritto di autore – Corte di Giustizia UE, sez. IV, 05/06/2014 n. 360 L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore (la Corte si è così pronunciata nella controversia relativa all’obbligo di ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per la consultazione di siti Internet che comporta la realizzazione di copie di tali siti sullo schermo del computer dell’utente e nella «cache» Internet del disco fisso di tale computer).
  • 13/05/2014Internet – Diritti della personalità – Corte di Giustizia UE, grande sezione, 13/05/2014 n. 131 L’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall’altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di cui sopra (la Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia relativa all’azione proposta da un cittadino spagnolo per la rimozione di alcuni link verso vecchie pagine online di un quotidiano in cui si dava atto di una vendita all’asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. eseguita nei suoi confronti).
  • 27/03/2014 – Internet, in genere, Corte di Giustizia UE, sez. IV, 27/03/2014 n. 314 I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare (fattispecie relativa a una domanda diretta a bloccare l’accesso a un sito Internet che mette a disposizione del pubblico taluni film di alcune case cinematografiche senza il loro consenso).
  • 17/10/2013GIURISDIZIONE CIVILE – Corte giustizia UE sez. III 17 ottobre 2013 n. 218 L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere (la Corte si è così pronunciata nella controversia avente ad oggetto un’azione in materia di garanzia a seguito della conclusione di un contratto di compravendita di un autoveicolo usato presso un’azienda francese da parte di un cittadino tedesco).
  • 08/08/2013 – PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – Riservatezza (privacy) – tutela dei dati nominativi – Cassazione civile sez. I 08 agosto 2013 n. 18980 Viola la privacy del lavoratore la p.a. che dia notizia mediante pubblicazione nell’albo pretorio e nel sito internet ufficiale dell’assenza per malattia del proprio dipendente e della pendenza di processo per “mobbing”, trattandosi di dati personali relativi allo stato di malattia.
  • 07/03/2013 – Internet TV: la Corte di Giustizia Europea ribadisce i limiti alle trasmissioni di contenuti proprietari delle Pay-per-view. “Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali – ‘Live streaming’ – Comunicazione al pubblico”.
  • 05/04/2012 – Diritto di cronaca, di critica, di satira e diritto all’oblio – Cassazione civile sez. III 05 aprile 2012 n. 5525 In ipotesi, come nella specie, di trasferimento ex art. 11, comma 1 lett. b), d.lg. n. 196 del 2003 di notizia già di cronaca (nel caso, relativa a vicenda giudiziaria di personaggio politico) nel proprio archivio storico, il titolare dell’organo di informazione (nel caso, la società Rcs Quotidiani s.p.a.) che avvalendosi di un motore di ricerca (nel caso, Google) memorizza la medesima anche nella rete internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell’informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonché a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente le mera generica possibilità di rinvenire all’interno del “mare di internet” ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corso o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato (nel caso, dei termini della intervenuta relativa definizione in via giudiziaria), consentendo il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, del giudice di merito.

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