Usufrutto e nuda proprietà
Tra le più diffuse vicende che coinvolgono beni immobili, e rispetto alle quali conseguentemente gli avvocati civilisti sono chiamati a operare, vi sono quelle che riguardano l’usufrutto e la nuda proprietà, nonché quelle relative a:
- proprietà e servitù: attraverso le azioni di rivendicazione (finalizzata al riconoscimento di quei diritti) e negatoria (finalizzata alla negazione di quei diritti in capo ad un’altra persona), nonché di regolamento di confini (finalizzata a stabilire i confine tra due immobili);
- possesso: attraverso le azioni di reintegrazione (promossa da colui che è stato privato del possesso di un bene immobile) e manutenzione (promossa da colui è stato disturbato nell’esercizio del possesso di un bene immobile);
- usucapione: consistente nell’acquisto della proprietà per effetto del possesso continuato per un certo periodo di tempo);
- denunzia di nuova opera: chi teme che da una nuova opera realizzata da un terzo possa derivare un danno per la cosa oggetto del suo diritto o del suo possesso;
- denunzia di danno temuto: chi teme che da una cosa altrui possa derivare un danno grave per la cosa oggetto del suo diritto o del suo possesso;
- rispetto delle distanze tra edifici
- apertura di luci e vedute
- riconoscimento o contestazione che la proprietà o altri diritti reali spettano in comune a più persone, nonché l’uso delle cose comuni, gli obblighi dei partecipanti, l’amministrazione della cosa comune, l’impugnazione delle decisioni assunte dai partecipanti.
L’usufrutto e la nuda proprietà sono le due facce della stessa medaglia, nel senso che là dove c’è l’usufrutto in favore di una persona (detta “usufruttuario“) corrispondentemente c’è anche la nuda proprietà in favore di un’altra persona (detta “nudo proprietario”).
Domande/Risposte in tema di proprietà, possesso, usufrutto
Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi sollevati dai clienti.
- Che differenza c’è tra proprietà e possesso
La proprietà è il diritto, per così dire formale e assoluto (sia pure entro i limiti comunque previsti dall’ordinamento), di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. Il possesso, invece, costituisce una situazione di mero fatto, in forza della quale il titolare esercita i diritti sulla cosa, come se ne fosse il proprietario pure in realtà non essendolo, per il solo fatto di essere nel possesso della cosa stessa. Va da sé che le forme di tutela della proprietà e del possesso sono molto diverse tra loro. - Che differenza c’è tra nuda proprietà e usufrutto
Nuda proprietà e usufrutto “viaggiano” sempre insieme, nel senso che la prima presuppone il secondo e viceversa. La nuda proprietà è una forma di proprietà per così dire limitata poiché alla stessa non si accompagna il diritto reale di godere del bene. Questo diritto, infatti, spetta al titolare dell’usufrutto e, però, termina necessariamente con la vita dell’usufruttuario. - La nuda proprietà può essere pignorata. L’usufrutto può essere pignorato
Tanto la nuda proprietà quanto l’usufrutto possono essere pignorati. - Quanto dura l’usufrutto
Nel caso in cui l’usufruttuario sia una persona fisica l’usufrutto non può durare oltre la sua vita. Se è stato apposto un termine alla durata, l’usufrutto cessa allo scadere del termine o, in ogni caso, alla morte dell’usufruttuario. - L’usufruttuario può affittare la casa
L’usufruttuario può cedere in locazione l’immobile oggetto di usufrutto. - Cosa succede in caso di morte dell’usufruttuario
Nel caso di morte dell’usufruttuario l’usufrutto si consolida alla nuda proprietà, per cui questa diventa proprietà piena ed esclusiva. - L’usufrutto passa agli eredi. L’usufrutto passa al coniuge
In caso di morte dell’usufruttuario l’usufrutto non si trasmette agli eredi o al coniuge.
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Novità giurisprudenziali
- 27.05.2022 – Cassazione civile – sez. I – ordinanza n. 17230/2022 – Sì all’usucapione se il possesso ultraventennale viene provato dalle condizioni di separazione personale dei coniugi – La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati cioè sulla base della sola indicazione del relativo contenuto si come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si indentifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, etc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova.
- 20.05.2022 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 16356/2022 – L’atto di permuta non trascritto e non eseguito è inopponibile alle parti e non è utilizzabile ai fini della regolamentazione dei confini – L’atto di permuta non trascritto e non eseguito è inopponibile alle parti e non è utilizzabile ai fini della regolamentazione dei confini, dovendo, invece, attribuirsi rilevanza, nell’accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente.
- 06.04.2022 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 11132/2022 – Ai fini dell’usucapione in presenza di atto traslativo della proprietà nullo è necessaria la situazione di possesso – Ai fini dell’usucapione, in presenza di atto traslativo della proprietà nullo, è necessaria la situazione di possesso e non di detenzione in capo al “tradens”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ravvisando l’esistenza di un preliminare di vendita, aveva escluso che l’utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle condizioni dell’immobile, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo, venendo in rilievo una relazione con la “res” qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata che non poteva fondare un valido possesso “ad usucapionem” in capo all’avente causa).
- 05.04.2022- Cassazione civile – sez. II – n. 11054/2022 – Prescrizione delle servitù per non uso: la prova dei fatti su cui l’eccezione si fonda deve essere fornita da chi l’ha proposta – In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell’onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l’eccezione si fonda deve essere fornita da chi l’ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l’ha esercitata per almeno un ventennio.
- 11.03.2022 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 7972/2022 – Indennità per la servitù di passaggio coattivo: non conta solo la superficie di terreno sottoposta a servitù ma rilevano anche gli altri pregiudizi subiti dal fondo – L’indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.
- 03.03.2022 – Cassazione civile – sez. VI – ordinanza n. 7031/2022 – Sulle ipotesi in presenza delle quali l’usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall’usufrutto – L’art 1015 c.c., conformemente all’art 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l’usufruttuario puo essere dichiarato decaduto dall’usufrutto, che ricorrono quando l’usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi piu gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell’art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario.
- 25.02.2022 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 6324/2022 – Il rigore probatorio gravante sull’attore qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall’attore – Essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario a usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell’attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall’attore.
- 25.02.2022 – Cassazione civile – sez. II – n. 6330/2022 – L’accertamento sull’interversione del possesso, essendo rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità purché logico e motivato – La presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all’articolo 1141 del codice civile, non opera quando la relazione con il bene non consegua a un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell’ipotesi della mera convivenza nell’immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell’avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato a esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un’indagine di fatto, rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata.
- 24.02.2022 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 6140/2022 – Il muro divisorio tra due immobili non può dare luogo all’esercizio di una servitù di veduta essendo inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro – Il muro divisorio tra due immobili non può dare luogo all’esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.
- 30/03/2016 – Cassazione civile sez. II 30 marzo 2016 n. 6154 L’art. 1168 c.c. configura la legittimazione passiva alla azione di reintegrazione secondo uno schema di tipo personale, sicché la domanda è esperibile contro l’autore dello spoglio. Vi sono, tuttavia, fattispecie in cui il provvedimento di reintegrazione va eseguito nella sfera possessoria o proprietaria di un soggetto estraneo all’episodio lesivo, ma vincolato al bene da un unico e inscindibile rapporto giuridico. Sicché, quando l’attuazione della richiesta tutela possessoria imponga la rimozione dello stato di fatto abusivamente creato, con l’abbattimento di opere appartenenti in proprietà anche a terzi non presenti in giudizio sussiste la necessità di integrare nei loro confronti il contraddittorio. Deriva da quanto precede, pertanto, che in presenza di leasing finanziario, atteso che la proprietà del bene rimane in capo al concedente, attribuendosi all’utilizzatore in forma di detenzione autonoma qualificata fino al momento dell’eventuale esercizio della facoltà di riscatto, sussiste la necessaria legittimazione passiva del medesimo concedente nell’azione di reintegrazione promossa nei confronti dell’utilizzatore qualora il ripristino della situazione anteriore allo spoglio debba avvenire con la demolizione di un’opera concernente il bene dato in locazione.
- 06/11/2015 – Cassazione civile sez. II 06 novembre 2015 n. 22694 In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà di più persone, il comproprietario non autore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria. Pertanto, il comproprietario (che non abbia partecipato al giudizio) può impugnare con opposizione di terzo la sentenza “inter alios” che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il “pregiudizio” ex art. 404, comma 1, c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono “in re ipsa”, discendendo dalla natura del “decisum”, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale.
- 02/09/2015 – Cassazione civile sez. II 02 settembre 2015 n. 17459 Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all’esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
- 31/08/2015 – Cassazione civile sez. II 31 agosto 2015 n. 17320 Il diritto d’uso riconosciuto in un atto di compravendita si estende a tutte le utilità che possono oggettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo l’usuario servirsi della cosa in modo pieno, con il solo limite del rispetto della destinazione economica della cosa.
- 31/08/2015 – Cassazione civile sez. II 31 agosto 2015 n. 17321 L’azione di rivendica e l’azione di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene, hanno natura e presupposti distinti. L’azione di rivendica ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l’attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e a riaverne il possesso; l’azione di restituzione è invece fondata sull’inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa e per questo ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene.
- 30/06/2015 – Cassazione civile sez. III 30 giugno 2015 n. 13316 Presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 1150 cod. civ. è la qualità di possessore in capo alla persona che richiede l’indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa, sicché non si applica nei confronti del mero detentore.
- 08/06/2015 – Cassazione civile sez. II 08 giugno 2015 n. 11825 Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo servizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.
- 29/05/2015 – Cassazione civile sez. II 29 maggio 2015 n. 11277 In tema di usucapione, per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
- 21/05/2015 – Cassazione civile sez. II 21 maggio 2015 n. 10482 Può acquistarsi per usucapione anche un fabbricato in corso di costruzione, poiché l’attività corrispondente alle facoltà dominicali può esercitarsi anche su un bene “in fieri”.
- 04/03/2015 – Possesso, procedimento, Cass. civ., sez. VI, 04/03/2015 n. 4292 L’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies c.p.c. (reclamo contro i provvedimenti cautelari) e 703, comma 3, c.p.c. (domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso) in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione.
- 02/03/2015 – Tutela della proprietà, distanze legali nelle costruzioni, Cass. civ., sez. II, 02/03/2015 n. 4155 Gli articoli 873, 875, 877 c.c. non vietano di costruire con sporgenze e rientranze rispetto alla linea di confine, potendo, in tal caso, il proprietario del fondo finitimo costruire in aderenza alla fabbrica preesistente sia per la parte posta sul confine, sia per quella corrispondente alle rientranze, pagando in quest’ultimo caso la metà del valore del muro del vicino, che diventa comune, nonché il valore del suolo occupato per effetto dell’avanzamento della costruzione.
- 18/02/2015 – Tutela della proprietà, distanze legali, alberi, Cass. civ., sez. II, 18/02/2015 n. 3232 Per la individuazione degli alberi di alto fusto che, a norma dell’art. 892, n 1, c.c., devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, occorre avere riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come ‘di alto fusto’, ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un’altezza superiore a tre metri.
- 04/02/2015 – Tutela della proprietà, usucapione, Cass. civ., sez. VI 04/02/2015 n. 2043 Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge; un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.
- 12/01/2015 – Tutela della proprietà, servitù, Cass. civ., sez. II, 12/01/2015 n. 216 In tema di servitù prediali, l’estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 cod. civ., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto del titolare di una servitù di passaggio su una strada carraia, destinata ad uso agricolo, ad asfaltare la strada medesima, sul rilievo che la realizzazione dell’asfaltatura, non prevista nel titolo, non era necessaria ai fini del predetto uso).
- 12/01/2015 – Tutela della proprietà, servitù, Cass. civ., sez. II, 12/01/2015 n. 216 In tema di servitù prediali, l’estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 cod. civ., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto del titolare di una servitù di passaggio su una strada carraia, destinata ad uso agricolo, ad asfaltare la strada medesima, sul rilievo che la realizzazione dell’asfaltatura, non prevista nel titolo, non era necessaria ai fini del predetto uso).
- 18/12/2014 – Tutela della proprietà, azione negatoria, Cass. civ., sez. II, 18/12/2014 n. 26769 Nell'”actio negatoria servitutis” la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all’atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all’emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell’azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l’azione “ab origine”, indipendentemente dal momento in cui si verifichi.
- 02/12/2014 – tutela della proprietà, distanze legali nelle costruzioni, Cass. civ., sez. II, 02/12/2014 n. 25501 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. cod. civ., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui – in caso di costruzione realizzata in buona fede e con regolare concessione edilizia a distanza inferiore a quella prescritta – non è applicabile il meccanismo delineato dall’art. 938 cod. civ., essendo incomparabili le disposizioni in materia di distanze legali, le quali tutelano la proprietà nella dimensione pubblicistica, e sono, pertanto, di regola indisponibili, e quelle che regolano esclusivamente i rapporti tra proprietari, come il citato art. 938 cod. civ., il quale prevede la cosiddetta accessione invertita, mediante norma di carattere eccezionale che deroga sia al principio dell’accessione sia al diritto del proprietario di disporre della cosa in maniera piena ed esclusiva.
- 17/11/2014 – Tutela della proprietà, servitù, usucapione, Cass, civ., sez. II, 17/11/2014, n. 24401 In tema di acquisto per usucapione della servitù (nella specie, servitù di veduta), la visibilità delle opere, ai sensi dell’art. 1061 cod. civ., deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell’obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante. Ne consegue che la visibilità può riferirsi ad un punto di osservazione non coincidente col fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili dalla vicina strada pubblica.
- 29/07/2014 – Usucapione – Interruzione e sospensione
Cass. civ., 29/07/2014 n. 17213 Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c.., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, ben potendo la sua iniziativa essere ispirata dalla volontà di evitare lungaggini di carattere giudiziale, ovvero essere improntata a spirito conciliativo. - 22/07/2014 – Distanze legali – Cass. civ., sez. II, 22/07/2014 n. 16687 In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva impostazione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.
- 15/04/2014 – Possesso – Azione di manutenzione – Cass. civ., sez. II, 15/04/2014 n. 8731 L’azione di manutenzione possessoria tutela il potere di fatto sulla cosa e non il corrispondente diritto reale, sicché la violazione delle distanze legali tra costruzioni può essere denunciata ex art. 1170 cod. civ. solo quando abbia determinato un’apprezzabile modificazione o limitazione dell’esercizio del possesso.
- 25/02/2014 – Possesso – Azione di reintegrazione o spoglio – Cass. civ., sez. II, 25/02/2014 n. 4498 La legittimazione attiva, ai fini di una tutela possessoria, spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che “feci sed iure feci”. A chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale.
- 06/02/2014 – SERVITÙ – Passaggio coattivo – in genere – Cassazione civile sez. II 06 febbraio 2014 n. 2723 In tema di servitù di passaggio, comprime il diritto dominicale del proprietario del fondo servente l’apposizione di una sbarra senza consegna delle chiavi di apertura, posizionata all’ingresso dell’area su cui insiste una servitù di passaggio, nella misura in cui la stessa determina l’impossibilità per il proprietario di accedere alla zona di sua proprietà e di esercitarne le facoltà, pur nel rispetto della servitù.
- 20/01/2014 – USUCAPIONE – Interruzione e sospensione – Cassazione civile sez. II 20 gennaio 2014 n. 1071 In tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.
- 05/12/2013 – USUCAPIONE – In genere – Cassazione civile sez. II 05 dicembre 2013 n. 27296 L’intestazione catastale non comporta la dimostrazione che l’intestatario abbia effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all’indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l’acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni richieste dalla legge. L’eccezione volta a superare la presunzione di buona fede del possesso è eccezione rilevabile d’ufficio, trattandosi di eccezione inerente al fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell’art. 1159 c.c., ed in quanto tale può essere sollevata dalla parte anche dopo l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c..
- 27/09/2013 – POSSESSO – Compossesso e condetenzione – Cassazione civile sez. II 27 settembre 2013 n. 22275 Costituisce prova presuntiva del compossesso di un muro, ai fini della tutela possessoria, l’accertata funzione divisoria di esso.