Avvocato matrimonialista Bari
Nelle pagine che seguono sono affrontate alcune delle problematiche del diritto della famiglia e del diritto matrimoniale per le quali più frequentemente i clienti si rivolgono all’avvocato civilista che si occupa di questa materia (spesso individuandolo, nelle ricerche in rete, attraverso l’utilizzo di espressioni tipo “avvocato diritto di famiglia Bari”, “avvocato divorzista Bari” o “avvocato matrimonialista Bari”).
In tali pagine, comunque, sono escluse le problematiche relative alla separazione ed al divorzio, in quanto a questi due istituti di cui si occupa l’avvocato matrimonialista Bari sono dedicati ulteriori pagine del tutto autonome.
- Diritto di famiglia
- Comunione dei beni, Separazione dei beni
- Fondo patrimoniale
- Alimenti
- Disconoscimento della paternità
- Dichiarazione giudiziale della paternità/maternità
- Amministrazione di sostegno, Interdizione
Contatti
Per le questioni di cui si occupa l’avvocato matrimonialista Bari, contattate il nostro studio legale. Le caratteristiche principali della nostra attività sono riportate in Home e nella pagina Studio legale.
Novità giurisprudenziali
- 11.10.2023 – Cassazione Civile – sezione I – ordinanza n. 28409 – L’immaturità e fragilità affettiva non possono giustificare la richiesta di nullità del matrimonio per incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione – L’art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l’incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell’impegno assunto. La disposizione dà rilievo all’incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico, sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente. Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l’atto, versi in uno stato patologico – da intendere come alterazione del normale stato fisiologico – che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera “immaturità o fragilità affettiva”, riconducibile all’essere il soggetto, volta a volta, semplicemente “giovane” o, magari, “anziano.
- 20.09.2023 – Cassazione Civile – sezione I – sentenza n. 26875 – Mantenimento del figlio maggiorenne adulto, non è giustificabile l’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata – I principi della funzione educativa del mantenimento e dell’ autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l’estensione dell’obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
- 08.03.2023 – Cassazione Civile – sezione I – ordinanza n. 6889 – Riconciliazione successiva al divorzio e incidenza sulla richiesta di revisione dell’assegno – La riconciliazione degli ex coniugi, successiva al divorzio, non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell’assegno divorzile, trattandosi di una vera e propria sopravvenienza rispetto all’equilibrio anteriore, consegnato a un giudicato rebus sic stantibus, non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali.
- 07.03.2023 – Cassazione Civile – sezione I – ordinanza n. 6810 – Nella convivenza di fatto more uxorio la scelta di coabitare è libera e non consegue ad un obbligo giuridico – Per le cd. famiglie di fatto non trova applicazione la disciplina delineata dagli artt. 143 e ss. c.c. e dall’art. 144 c.c., relativo alla fissazione della residenza della famiglia, da concordare a cura dei coniugi secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia, dall’art. 146 c.c., che sanziona l’allontanamento dalla residenza familiare di uno dei coniugi senza giusta causa e dall’art. 151, comma 1, c.c.
- 03.03.2023 – Cassazione Civile – sezione I – ordinanza n. 6515 – L’ex marito che deve restituire un prestito può chiedere la riduzione dell’assegno divorzile? – Ai fini del calcolo dell’assegno e del contributo, come viene determinato il reddito del coniuge obbligato al versamento? La presenza di eventuali trattenute in busta paga riguardanti la restituzione di prestiti o cessione del quinto, comportano una riduzione del reddito effettivamente disponibile e idonea quindi a ridurre l’ammontare dell’assegno o del mantenimento? Risponde la Cassazione enunciando un importante principio di diritto.
- 22.02.2023 – Cassazione Civile, sezione – ordinanza n. 5510 – La convivenza dell’ex coniuge con un terzo, seppur stabile, non comporta automaticamente la perdita dell’assegno divorzile – L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
- 13.07.2022 – Cassazione Civile – sezione I – ordinanza n. 22180/22 – Il coniuge può scegliere il luogo di sepoltura del consorte solo in assenza di una volontà espressa – Il principio per cui la scelta del luogo di sepoltura del coniuge spetta prima di tutto al consorte sopravvissuto è valido solo nel caso in cui da parte di questo non sia stata espressa alcuna volontà, dimostrabile in qualsiasi modo e anche per via testimoniale.
- 11.07.2022 – Cassazione Civile – sezione I – ordinanza n. 21898/22 – Riconoscimento del figlio: è necessaria la conoscenza certa e la sussistenza del nesso di causalità tra adulterio e procreazione – Ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza dall’azione di disconoscimento, previsto per il marito, dall’art. 244, comma 2, c.c., assume rilievo la prova della consapevolezza dell’adulterio della moglie al tempo del concepimento. Sul marito, quindi, grava l’onere di dimostrare di avere agito entro l’anno dalla data in cui aveva scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo, mentre sulla parte convenuta, grava l’onere di dimostrare l’eventuale anteriorità della scoperta.
- 23.02.2021– Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 4838/2021 – Rapporti patrimoniali tra i coniugi – Alla morte di un coniuge il saldo conto corrente cointestato non si presume di titolarità dell’altro – La Corte ha ribadito che in tema di conto corrente cointestato tra coniugi, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; e si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario possa disporre inproprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.
- 19.02.2021 – Cassazione Civile – Sez. I – ordinanza n. 4492/21 – Comunione legale tra coniugi e decorrenza del termine di prescrizione per l’azione di divisione – In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all’art. 3 della l. 6/5/2015, n. 55, legge con la quale è stato anche modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo secondo comma dell’art. 191 c.c., laddove dispone l’applicazione della novella “ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, deve essere intesa, incidendo sul termine di prescrizione dell’azione, come non operante per il procedimento di divisione della comunione “de residuo”, che sia già in corso al momento dell’entrata in vigore della Riforma 2015, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall’art. 11 preleggi.
- 19.02.2021 – Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 4494/2021 – Assegno di divorzio – Disoccupata e in difficoltà nel cercare un lavoro ha diritto all’assegno di divorzio dall’ex marito – A fronte del divario nelle condizioni economiche dei due coniugi, dell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della donna disoccupata che non abbia rifiutato occasioni di lavoro eventualmente presentatesi e della sua oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro viste la sua età e le sue condizioni personali, la ex moglie ha diritto all’assegno divorzile da parte dell’ex marito.
- 17.02.2021 – Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 4215/2021 – Assegno di divorzio – Determinazione dell’assegno divorzile – In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell’assegno divorzile, calcolato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell’assegno di separazione, corrisposti in unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo.
- 17.02.2021 – Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 4219/2021 – Mantenimento dei figli – Il padre deve mantenere i figli anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – L’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età potendo perdurare anche oltre, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, finché essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica.
- 16.02.2021 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 3879/2021 – Addebito della separazione – Addebito della separazione al marito infedele tradito dai siti di incontri online – Il marito è colpevole per la rottura del rapporto coniugale con la moglie, la quale, preso atto dei tradimenti subiti, è andata via di casa.
- 15.02.2021 – Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 3852/2021 – – Assegno di divorzio – L’efficacia ed i limiti dell’assegno divorzile – L’assegno divorzile ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, permettendo al giudice di merito di poter anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto. L’assegno di mantenimento trova il suo limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione.
- 04.02.2021 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 2653/2021 – Assegno di divorzio – L’ex moglie con poca voglia di cercare un lavoro non ha diritto all’assegno divorzile – Tenuto conto dell’età, non particolarmente avanzata, della donna (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa già svolta occasionalmente, nonché della situazione economica complessiva, nonché di un atteggiamento rinunciatario della stessa a trovare un’occupazione, viene meno l’obbligo dell’ex marito di versarle l’assegno di divorzio.
- 28.01.2021 – Cassazione Civile – sez. I – sentenza n. 2020/21 – Mantenimento corposo per i figli maggiorenni: il genitore ricco non può chiedere la riduzione per dar loro una lezione – Respinta la richiesta avanzata dall’uomo: dovrà continuare a versare 3mila e 500 euro per il mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti economicamente. Illogico, secondo i giudici, sostenere che la cifra sia diseducativa per i due ragazzi.ù
- 20.01.2021 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 975/21 – Il curriculum professionale smentisce la dichiarazione dei redditi: confermato il mantenimento a favore della moglie – Respinte le obiezioni proposte dal marito che, a corredo della separazione, dovrà versare ogni mese 500 euro alla moglie. Smentite le dichiarazioni dei redditi da lui presentate al Fisco. Decisivo il richiamo alle sue competenze professionali, un avvocato con anni di esperienza abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.
- 29.12.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 29779/2020 – Mantenimento dei figli – Negato l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che non cerca lavoro – Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, terminato il percorso di studi, dimostri di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni.
- 17.12.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 28915/2020 – Assegno di divorzio – Pernotta spesso dal nuovo compagno e ha le chiavi del suo appartamento: addio all’assegno divorzile – Andare spesso a pernottare a casa del compagno, detenere le chiavi dell’appartamento a lui intestato, ricoprire infine cariche nelle società da lui gestite: tutti questi elementi sono sufficienti per ritenere che la donna abbia creato una nuova famiglia di fatto, dopo il divorzio, e quindi non possa più pretendere nulla dall’ex marito.
- 09.12.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 28104/2020 – Assegno di divorzio – L’assegno di divorzio non si basa più sul tenore di vita goduto durante il matrimonio – In tema di determinazione dell’assegno divorzile, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che il criterio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non possa più costituire il parametro adatto. Il giudice di merito deve infatti avere riguardo all’indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente.
- 30.11.2020 – Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 27235/2020 – Addebito della separazione – Disinteresse verso la figlia malata, moglie lasciata sola: separazione addebitabile al marito – Rottura coniugale addebitabile al marito che si disinteressa totalmente della salute della figlia, lasciando sola la moglie, e che utilizza uno scontro col suocero come pretesto per giustificare la decisione di andare via di casa.
- 27.10.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 23473/2020 – Assegnazione della casa coniugale – Casa all’ex moglie se il figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente sta con lei nei week-end – Se il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, torna dalla madre ogni week-end, allora è legittima l’assegnazione a lei della casa coniugale a seguito di separazione con il marito.
- 16.10.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 22604/2020 – Assegno di divorzio – La nuova relazione dell’ex moglie influisce sull’assegno divorzile – La sussistenza di un obbligo di contribuzione mensile a carico dell’ex marito viene meno laddove l’ex moglie abbia instaurato una nuova relazione con il nuovo compagno caratterizzata da stabilità e continuità.
- 15.10.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 22266/2020 – Addebito della separazione – Tradimenti reciproci, i messaggi hot della moglie non bastano per addebitarle la separazione – I tradimenti reciproci tra i coniugi escludono l’ipotesi di addebito della separazione a carico della moglie, nonostante gli inequivocabili messaggi da lei postati online, con cui ella si dichiarava disponibile a incontri amorosi con altri uomini, incontri poi effettivamente concretizzatisi.
- 09.10.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 21752 – Mantenimento dei figli – L’età di trenta anni del figlio non basta per liberare il padre dall’obbligo del mantenimento – L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura immutato finché il genitore non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato da parte del figlio.
- 12/07/2016 – Cassazione civile sez. VI 12 luglio 2016 n. 14175. In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
- 30/06/2016 – Cassazione civile sez. I 30 giugno 2016 n. 13435. In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dall’art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. (Nella specie, la S.C., disposta la revocazione di una sua precedente decisione e procedendo al giudizio rescissorio, ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto l’inadeguatezza dei genitori da un singolo episodio di abbandono della figlia minore nell’auto parcheggiata sotto casa, benché fosse stata successivamente esclusa qualsivoglia situazione di pericolo derivata da tale situazione, nonché da un riferimento, affatto generico, all’avanzata età di questi ultimi). (Revocazione cassa con rinvio, Corte Cass., 08/11/2013).
- 14/06/2016 – Cassazione civile sez. VI 14 giugno 2016 n. 12218. Il coniuge obbligato non è esonerato nei confronti dell’altro coniuge, ove questi riceva forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie quando tale aiuto si sia reso necessario dalla esiguità del reddito del beneficiario.
- 14/06/2016 – Cassazione civile sez. I 14 giugno 2016 n. 12259. Il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte di genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado.
- 11/09/2015 – Cassazione civile sez. I 11 settembre 2015 n. 17971. In tema di convivenze more uxorio in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se quest’ultimo non è proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile. Egli, peraltro, in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche nell’ipotesi in cui proprietario esclusivo sia l’altro convivente.
- 19/08/2015 – Cassazione civile sez. I 19 agosto 2015 n. 16909 L’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la, loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutti leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili. In particolare, l’accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano la vendita a terzi del bene immobile (e, segnatamente, come nella specie, di quello che costituisce la casa familiare) e l’attribuzione del ricavato pro parte a ciascun coniuge, in proporzione del denaro che abbia investito nel bene stesso, dà vita ad un contratto atipico, il quale, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 c.c., è caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali a pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
- 09/06/2015 – Cassazione civile sez. I 09 giugno 2015 n. 11870 L’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell’ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell’onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato il diritto all’assegno alla richiedente, non avendo questa fornito alcuna prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio) (Rigetta, App. Bari, 12/07/2010).
- 27/05/2015 – Cassazione civile sez. I 27 maggio 2015 n. 10942 Non possono essere rimborsate le spese fatte da un coniuge sull’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro, anche quando incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.
- 24/02/2015 – Famiglia, fondo patrimoniale, Cass. civ., sez. VI, 24/02/2015 n. 3738 Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia; è quindi erronea la decisione della sentenza di merito secondo cui, trattandosi di credito di natura tributaria, si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare. Va invece accertato in fatto, se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea a escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare questi bisogni. In quest’ottica non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.
- 23/02/2015 – famiglia, fondo patrimoniale, Cass. civ., sez. VI, 23/02/2015 n. 3568 La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell’art. 64 r.d. n. 267 del 1942, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
- 20/01/2015 – famiglia, adozione, Cass. civ., sez. I, 20/01/2015 n. 881 In tema di adottabilità del minore, occorre contemperare il principio secondo cui il minore ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, con conseguente ricorso allo stato di adottabilità come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato, con l’esigenza dell’acquisto o di un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con l’esigenza del minore di uno stabile contesto familiare.
- 21/11/2014 – famiglia, rapporti patrimoniali tra i coniugi, Cass. civ., sez. I, 21/11/2014 n. 24867 L’art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, nel prevedere che, a partire dal 15 gennaio 1978, rimanessero esclusi dall’applicazione del regime legale della comunione i beni dei coniugi già uniti in matrimonio soltanto qualora uno di essi avesse effettuato, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, una specifica dichiarazione negoziale di volontà contraria all’applicazione del regime legale (ricevuta da notaio o dall’ufficiale dello stato civile) ha voluto determinare un passaggio temporalmente netto al nuovo regime legale, sicché la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di uno dei coniugi, che sia stata successivamente abbandonata, non può ritenersi equipollente alla formalità prescritta dalla legge poiché non dimostra una inequivoca scelta in senso contrario e, dunque, non osta all’applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni.
- 31/10/2014 – Famiglia, fondo patrimoniale, Cass. civ., sez. III, 31/10/2014 n. 23163 In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi a un immobile facente parte del fondo patrimoniale.
- 11/07/2014 – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Fondo patrimoniale – Esecuzione – Cass. civ., sez. III, 11/07/2014 n. 15886 In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170 c.c., per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
- 10/06/2014 – Filiazione – Inseminazione artificiale o fecondazione assistita – Corte cost. 10/06/2014 n. 162 Alla luce del dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 ‘di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umanà (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis. Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché dell’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole ‘in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3’, e dell’art. 12, comma 1, di detta legge.
- 26/05/2014 – Adozione – Condizioni di adottabilità – Cass. civ., sez. I, 26/05/2014, n. 11758 L’adozione di minori ha come fine primario quello di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea, ma rappresenta un’extrema ratio, giacché l’obiettivo primario della legge n. 183/1984 è quello di garantire il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia di origine. Tale principio impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano comunque la capacità di allevare ed educar i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico.
- 22/01/2014 – MATRIMONIO – Famiglia di fatto (convivenza tra persone non sposate) –
Cassazione civile sez. I 22 gennaio 2014 n. 1277 In tema di regolazione dei rapporti patrimoniali in una convivenza more uxorio, la parte che risulta disporre di un reddito elevato e che compie una dazione di denaro al convivente che risulti privo di reddito proprio, adempie a un dovere morale e sociale ai sensi dell’art. 2034 c.c. in quanto, in tema di convivenza fuori dal vincolo di coniugio, la nozione di famiglia non deve limitarsi alle sole nozioni basate sul matrimonio, ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto (quali, come nel caso di specie, una stabile convivenza tra due persone) che devono essere compresi tra le formazioni sociali nelle quali si deve ricondurre ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire, ex art. 2 Cost., il libero sviluppo della persona umana. - 08/01/2014 – DIVORZIO – Assegno all’ex coniuge – Cassazione civile sez. I 08 gennaio 2014 n. 129 L’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la corresponsione di un assegno divorzile in ragione dell’acquisto in leasing, da parte della richiedente, di una autovettura Mercedes SLK, ritenuta indicativa di una situazione di benessere, della rinuncia da parte della stessa al mantenimento dell’impiego per non subire una decurtazione del reddito, rinuncia giudicata incompatibile con una situazione di difficoltà economica, e, infine, della convivenza more uxorio della donna con un altro uomo, che costituiva un ulteriore elemento di conferma della adeguatezza dei redditi a sua disposizione).
- 02/01/2014 – Convivenza more uxorio – rilevanza ai fini del possesso – Cassazione civile sez. II 02 gennaio 2014 n. 7 In considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l’ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. L’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio; tale principio trova applicazione anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene.