Causa contro medico
Le persone, quando ritengono che il medico non abbia correttamente svolto l’attività per la quale si sono rivolte a lui, talvolta cercano in rete l’avvocato per “causa contro medico”.
Nell’esecuzione della prestazione richiestagli, il medico, al pari di ogni altro professionista, deve comportarsi secondo le regole di comune diligenza e correttezza, da valutare con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata: il che, evidentemente, comporta una diligenza qualificata nell’osservanza di specifiche regole e nell’impiego di strumenti tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di appartenenza.
Occorre tenere presente, tuttavia, che nel vagliare l’eventuale diritto al risarcimento del danno nei confronti del medico non è sufficiente che questi abbia commesso un errore, ma è necessario provare, attraverso un giudizio c.d. prognostico, se effettivamente da quell’errore è derivato un danno per il paziente e se quell’errore è stata l’unica causa del danno.
Di seguito sono riportati alcuni tra i più comuni esempi di responsabilità del medico:
- errata colpevole diagnosi;
- non corretto inquadramento diagnostico della patologia;
- scelta di un trattamento terapeutico non adeguato;
- problematiche relative al consenso informato e al diritto di autodeterminazione del paziente;
- intervento chirurgico non eseguito in maniera corretta.
Essendo il medico un prestatore d’opera, nei suoi confronti, prima di eventualmente iniziare la causa, deve essere esperita la procedura di mediazione, la quale, in caso positivo, può comportare un notevole risparmio di costi e di tempo.
La procedura di mediazione può essere sostituita dal procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, al quale devono partecipare tutte le parti coinvolte, comprese le imprese di assicurazioni, le quali hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla: tanto che, qualora non assolvano a tali obblighi, vi possono essere delle conseguenze nella successiva fase processuale.
Si sottolinea che diversa dalla responsabilità dell’esercente la professione medica è quella della struttura socio sanitaria, pubblica o privata, la quale risponde a titolo di responsabilità contrattuale delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria operanti nella struttura stessa, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura medesima ed anche se operanti in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.
Domande/Risposte in tema di responsabilità civile del medico e di risarcimento danni da parte sua.
Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi sollevati dai nostri clienti circa la responsabilità del medico ed il diritto al risarcimento danni nei suoi confronti.
- Quando si può fare causa a un medico
Si può fare causa ad un medico quando ha espletato l’attività per la quale il paziente si è rivolto a lui, a seconda dei casi, con dolo o colpa grave oppure senza la competenza e la diligenza professionali richieste per quell’incarico. - Che tipo di responsabilità è quella del medico
Nell’ipotesi in cui il medico ha agito nell’adempimento di uno specifico incarico conferitogli dal paziente, egli risponde a titolo di responsabilità contrattuale, il che, quanto meno dal punto di vista del riparto dell’onere probatorio, rappresenta un vantaggio per il paziente, dovendo il professionista, a fronte delle contestazioni sollevate nei suoi confronti, dimostrare di avere agito secondo gli innanzi ricordati parametri. Nelle altre ipotesi, invece, il medico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale. - Quando si può chiedere il risarcimento dei danni a un medico
Si può chiedere il risarcimento danni nei confronti di un medico quando si è in presenza di un danno ingiusto (patrimoniale o non patrimoniale, laddove quest’ultima categoria comprende quelli che normalmente vengono indicati come danno biologico, danno morale e danno esistenziale), che è conseguenza del comportamento doloso o colpevole o negligente (in particolare con riferimento alla competenza ed alla diligenza professionali) da parte del medico. - Quanto tempo ho per fare causa al medico
Se la responsabilità del medico è di tipo contrattuale, il temine di prescrizione è di dieci anni, se la responsabilità del medico è di tipo extracontrattuale il termine di prescrizione è di cinque anni, in entrambi i casi decorrenti dal momento in cui il danno subito diventa obbiettivamente percepibile per il paziente.
Contatti
Per le problematiche inerenti alla responsabilità del medico ed il conseguente diritto al risarcimento danni nei suoi confronti vogliate prendere contatti con il nostro studio di Bari, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.
Novità giurisprudenziali
- 18.02.2021 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 4421/2021 – La compilazione incompleta della cartella medica non può tradursi in un danno nei confronti del paziente
– In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. - 09.11.2017 – Cassazione terza civile n. 26517 – Responsabilità medica, incombe sul sanitario provare di aver tenuto una condotta diligente
– Stabilire se determinati sintomi, ad una determinata epoca, siano stati correttamente o scorrettamente interpretati, significa accertare se il medico abbia tenuto una condotta negligente o diligente; l’accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell’accertamento della colpa, ed in tema di responsabilità medica non è onere dell’attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest’ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente - 09.05.2017 – Cassazione civile sez. III 09 maggio 2017 n. 11208 – Responsabilità medica e rispetto delle “linee guida”
– In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida” – pur costituendo un utile parametro nell’accertamento di una sua eventuale colpa, peraltro in relazione alla verifica della sola perizia del sanitario – non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta. (In applicazione del principio, è stata annullata la sentenza impugnata che – nel respingere una domanda risarcitoria in relazione ad un’ipotesi di omessa informazione, ad una gestante, dei rischi connessi ad una possibile malformazione genetica del nascituro – aveva attribuito rilievo, tra l’altro, alla circostanza che, all’epoca dei fatti, le linee guida per la diagnosi citogenetica, impartite nel 2001, non erano ancora entrate in vigore, circostanza ritenuta irrilevante dalla S.C. sul presupposto che per i sanitari, operanti all’interno di una struttura altamente specializzata, risultava non solo opportuno, ma doveroso, in presenza di una gravidanza ritenuta a rischio, di un “tritest” positivo, nonché di un numero ritenuto oggettivamente eccessivo di esami ecografici, riferire che l’esame dei cd. “villi coriali” aveva raggiunto solo dodici – e non sedici – “metafasi”, sebbene la minore attendibilità di un referto formulato su tali basi fosse stata, poi, sancita solo dalle citate linee guida del 2001). - 31.03.2016 – Cassazione civile sez. III 31 marzo 2016 n. 6209
– In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto). - 08.03.2016 – Cassazione civile sez. III 08 marzo 2016 n. 4540
– In tema di responsabilità medica, l’obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sul medico di informare la paziente, che ad essi si sia rivolta per i controlli ecografici sul feto ai fini della relativa diagnosi morfologica (in particolare, nel caso in cui la visualizzazione del feto sia parziale), della possibilità di ricorrere a centri di più elevata specializzazione, sorge unicamente ove la struttura abbia assunto la relativa obbligazione di spedalità pur non disponendo di attrezzature all’uopo adeguate. - 31.08.2015 – Cassazione civile sez. III 31 agosto 2015 n. 17292
– In tema di responsabilità medica, l’accertamento medico – legale svolto mediante consulenza tecnica nel corso del giudizio civile che escluda la responsabilità dei sanitari permette di ritenere completa e corretta la valutazione sull’interruzione del nesso causale secondo il criterio del ‘più probabile che non’ utilizzato dalla giurisprudenza civile.