Donazioni e eredità

Alcune delle problematiche in materia di donazioni e eredità per le quali più frequentemente i clienti si rivolgono a un avvocato attengono a:

Sono, questi, aspetti che possono incidere in maniera significativa sugli effetti della donazione, sino al punto da farli venire completamente meno.

Di quì, allora, l’esigenza di rivolgersi ad un avvocato civilista per tutelarsi rispetto ad atti di donazione lesivi dei propri diritti ovvero rispetto ad azioni giudiziarie poste in essere per cercare di fare venire meno gli effetti di atti donazione, in realtà, pienamente legittimi.

Domande/Risposte sulla donazione

  • Con la donazione posso avere un anticipo sull’eredità
    Poiché di eredità si può parlare soltanto dopo che una persona è morta, l’anticipo sull’eredità non può essere chiesto e, anzi, è nullo ogni accordo con cui una persona dispone della propria eredità per il periodo precedente alla morte (divieto di patti successori). Fermo restando, dunque, che parlare di «anticipo sull’eredità» non è corretto, ciò non toglie, comunque, che lo stesso risultato pratico possa essere in qualche maniera ottenuto attraverso una donazione: con la precisazione, però, che a seguito della morte del donante, se i beni donati al coniuge, ai figli ed ai loro discendenti risultano lesivi della quota di legittima destinata ai legittimari, la donazione è assoggettata alla “collazione”, attraverso la quale la donazione stessa rientra a fare parte della massa ereditaria.
  • La donazione può essere oggetto di revocatoria
    La donazione può essere oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del donante, anzi, poichè a titolo gratuito, è l’atto che più di ogni altro desta l’attenzione di quei creditori.
  • Si può revocare la donazione
    La revocazione della donazione da parte del donante può avvenire in due ipotesi:
    • per ingratitudine, quando cioè colui che ha beneficiato della donazione (donatario) si è reso responsabile di fatti assolutamente gravi (ad es., uccisione o tentativo di uccisione del donante, del coniuge, di un discendente o di un ascendente ovvero denunzia di una di tali persone per un reato punibile con l’ergastolo se poi la denunzia è stata giudicata calunniosa);
    • per sopravvenienza di figlio (nascita successiva ovvero conoscenza successiva dell’esistenza di un figlio o di un discendente).
  • Si può chiedere la restituzione di una somma di denaro regalata
    Il regalo di una somma di denaro è una donazione e, in quanto tale, soggiace alla relativa disciplina: con la conseguenza che, per essere valida, deve essere fatta con atto pubblico alla presenza di due testimoni. Normalmente, però, il regalo di somme di denaro viene effettuato con bonifico o con assegno. In questi casi, allora, il regalo può comunque considerarsi valido soltanto se si tratta di una somma di modico valore (considerate le condizioni del donante) o se è stato fatto in occasione di particolari ricorrenze.
  • Posso regalare dei soldi a mio figlio. Posso regalare dei soldi a mia moglie. Posso regalare dei soldi a mio fratello
    La risposta a questi interrogativi è sì, con un’importante precisazione però: se la somma non è di modico valore (considerate le condizioni del donante) o se il regalo non è stato fatto in occasione di particolari ricorrenze, si è in presenza di una vera e propria donazione che, in quanto tale, soggiace alla relativa disciplina: con la conseguenza che, per essere valida, deve essere fatta con atto pubblico alla presenza di due testimoni
  • Si può donare un immobile ipotecato Si può donare un immobile pignorato
    Il proprietario di un immobile può donarlo anche se ipotecato o pignorato, soltanto che l’immobile resta sempre gravato dal vincolo derivante dall’ipoteca o dal pignoramento.
  • I beni ricevuti per donazione entrano in comunione
    I beni ricevuti per donazione non entrano a fare parte della comunione dei beni.
  • I beni ricevuti per donazione fanno parte dell’eredità
    I beni ricevuti in donazione dal coniuge del donante, nonché dai figli e dai loro discendenti, se risultano lesivi della quota di legittima destinata ai legittimari, sono assoggettati alla c.d. “collazione”, per cui rientrano a fare parte della massa ereditaria.
  • Si può impugnare la donazione
    La donazione può essere impugnata, e l’esempio classico di impugnazione della donazione è per violazione della quota di legittima.
  • L’atto di cessione con obbligo di assistenza è una donazione
    Pure essendo totalmente diversi, talvolta nel linguaggio comune la donazione e l’atto di cessione con obbligo di assistenza vengono assimilati. Senonchè, in quest’ultimo manca lo spirito di liberalità tipico, invece, della donazione. L’atto di cessione con obbligo di assistenza, infatti, è il contratto con il quale, a fronte della cessione in suo favore della proprietà di un bene immobile, una persona si impegna a fornire assistenza spirituale e materiale nei confronti di un’altra persona che necessita, appunto, di tale assistenza (spesso, il genitore anziano e malato).
  • Si può impugnare l’atto di cessione con obbligo di assistenza
    L’atto di cessione con obbligo di assistenza può essere impugnato, e normalmente ciò avviene soprattutto perché tra il “valore” della cessione e quello dell’assistenza vi è una significativa sproporzione economica. Diverso, invece, è il caso in cui la persona che dovrebbe prestare l’assistenza in realtà non la presta, con la conseguenza che in quest’ultima ipotesi coloro che sono stati pregiudicati dalla cessione (di solito gli eredi) possono chiedere la risoluzione dell’atto di cessione per inadempimento del cessionario.
  • La nascita di tutti i figli può portare alla revoca delle donazione
    Non la sopravvenienza di ogni figlio può comportare la revocazione della donazione, ma soltanto la sopravvenienza del primo figlio, ossia la circostanza che dopo la donazione nasca il primo figlio oppure questo sia riconosciuto o dichiarato giudizialmente.
  • Il tradimento può portare alla revoca della donazione
    L’adulterio di per sé non legittima la revocazione della donazione per ingratitudine, dovendo esso esteriorizzarsi in atti che manifestino un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità del donatario nei confronti del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntare l’atteggiamento dello stesso donatario.
  • Per quali reati si può chiedere la revoca della donazione
    La revocazione della donazione per ingratitudine si può chiedere nel caso in cui il donatario abbia commesso uno dei seguenti reati: ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo,. commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio (ad esempio l’istigazione al suicidio), abbia denunciato gli stessi infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni.

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