Revoca donazione

Talvolta il donante, a distanza di tempo dalla donazione, vuole procedere alla revoca della donazione (tecnicamente “revocazione della donazione“) perché ritiene che il donatario non meriti più l’atto di generosità (tecnicamente, liberalità) che ha indotto il donante a fare la donazione in favore del donatario.

Ebbene, la donazione può essere revocata soltanto in due ipotesi:

  1. per ingratitudine;
  2. per sopravvenienza di figli.

In particolare, la revoca della donazione per ingratitudine può avere luogo unicamente nei casi di indegnità del donatario ovvero in quelle in cui questi abbia dolosamente arrecato danno al donante o non gli abbia corrisposto gli alimenti.

La revoca della donazione per sopravvenienza di figli, invece, può avere luogo esclusivamente nei casi in cui il donante non aveva o ignorava di avere figli al tempo della donazione quando il figlio poi sopravviene ovvero in realtà già esisteva ma il donante lo ignorava, nonchè quando, successivamente alla donazione, il donante riconosce un figlio (a meno che non si provi che avesse già notizia dell’esistenza del figlio al tempo della donazione): ipotesi, quella del riconoscimento del figlio, alla quale deve essere equiparata quella della dichiarazione giudiziale della paternità.

Non possono, tuttavia, essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figlio le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in funzione di un matrimonio.

Una volta revocata la donazione, il donatario deve restituire i beni in natura, se questi esistono ancora, ovvero, se li ha già ceduti, deve restituirne il valore che avevano al tempo della donazione.

In ogni caso, la revocazione della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figlio non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda di revocazione, salva gli effetti della trascrizione della domanda stessa.

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