Avvocato Bari fallimento

Alcune delle principali questioni riguardano:

  • assoggettabilità del debitore al fallimento (proprio o altrui) ed istruttoria prefallimentare (l’attività che viene svolta per verificare che il soggetto nei confronti del quale è stata presentata la richiesta di fallimento possa effettivamente essere dichiarato fallito;
  • effetti del fallimento nei confronti del fallito (privazione del fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, sostituzione del Curatore al fallito nelle controversie di natura patrimoniale, inefficacia degli atti e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento);
  • effetti del fallimento nei riguardi dei creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, concorso dei creditori sul patrimonio del fallito);
  • effetti del fallimento rispetto ai rapporti giuridici preesistenti (contratti vari, quali, ad esempio, compravendita, locazione, leasing, affitto di azienda, appalto, ecc.) e agli atti pregiudizievoli per i creditori (azione revocatoria, con la quale si chiede che sia dichiarata l’inefficacia degli atti con i quali il fallito, prima del fallimento, abbia disposto del suo patrimonio, ad esempio, donando o vendendo beni immobili, diminuendo così la possibilità che i creditori possano essere soddisfatti);
  • appello contro la sentenza dichiarativa del fallimento;
  • istanza per l’insinuazione del credito allo stato passivo del fallimento;
  • opposizione contro lo stato passivo.

Avvocato societario

Domande/Risposte sul fallimento

Gli interrogativi che più di frequente ci sono stati rivolti attengono, principalmente, alla fallibilità delle imprese, sia individuali che societarie, ossia ai requisiti che queste devono avere per potere essere dichiarate fallite, nonché alle conseguenze del fallimento della società per i soci o gli amministratori. Di seguito, pertanto, sono riportati taluni di questi interrogativi con le relative risposte.

  • Tutte le imprese possono fallire. Tutte le società possono fallire
    Possono essere dichiarati falliti unicamente gli imprenditori commerciali, a prescindere dalla circostanza che si tratti di imprese individuali o di società, che abbiano determinati requisiti dimensionali stabiliti per legge, riferiti al patrimonio attivo, ai ricavi e ai debiti, i quali imprenditori commerciali non siano più in grado di soddisfare regolarmente le loro obbligazioni.
  • Quando un’impresa fallisce. Quando una società fallisce
    Un’impresa individuale o una società falliscono quando, avendo determinati requisiti dimensionali stabiliti per legge e riferiti al patrimonio attivo, ai ricavi e ai debiti, non sono più in grado di soddisfare regolarmente le loro obbligazioni.
  • Chi può chiedere il fallimento
    Il fallimento può essere chiesto dallo stesso debitore, da uno o più creditori e dal Pubblico Ministero.
  • Il socio di una srl può chiedere il fallimento della società
    No, il socio della s.r.l. non può chiedere il fallimento della società perché non ne ha la rappresentanza.
  • L’amministratore di una srl può chiedere il fallimento della società
    Sì, l’amministratore della s.r.l. può chiedere il fallimento della società perché egli ne ha la rappresentanza.
  • In caso di fallimento di una srl fallisce anche l’amministratore
    Il fallimento della s.r.l. non determina il fallimento del suo amministratore. Quest’ultimo, comunque, laddove risulti essere il responsabile dello stato di dissesto della società, può essere tenuto al risarcimento dei danni, oltre ad eventualmente esporsi a responsabilità penale.
  • In caso di fallimento di una srl cosa succede ai soci
    Essendo la s.r.l. una società di capitali, i soci rispondono delle obbligazioni sociali unicamente nei limiti della loro quota e, quindi, il fallimento non si estende nei loro confronti.
  • In caso di fallimento di una snc cosa succede ai soci
    Poiché la s.n.c. è una società di persone nella quale tutti i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, il fallimento della società comporta il fallimento anche dei singoli soci.
  • In caso di fallimento di una snc trasformatasi in srl cosa succede ai soci
    La trasformazione di una società di persone in società di capitali non determina l’estinzione del precedente soggetto e la creazione di un soggetto diverso e, pertanto, nell’ipotesi della persistenza delle obbligazioni contratte dalla società di persone e di successiva dichiarazione di fallimento della società di capitali, i soci illimitatamente responsabili della società di persone, a meno di adesione alla trasformazione della società di persone da parte dei creditori di tale società, possono essere sottoposti a fallimento.
  • In caso di fallimento di una snc fallisce anche l’amministratore
    Poiché l’amministratore della s.n.c. ne è anche socio illimitatamente responsabile, il fallimento della società comporta il suo fallimento in quanto, appunto, socio.
  • In caso di fallimento di una sas cosa succede ai soci
    Nella s.a.s. bisogna sempre distinguere tra soci accomandatari e soci accomandanti, laddove: i primi, atteso che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, vengono anch’essi dichiarati falliti; i secondi invece, poiché rispondono delle obbligazioni sociali unicamente nei limiti del loro conferimento, non vengono coinvolti dal fallimento della società, a meno che, a causa del loro comportamento, non abbiano perso il beneficio della limitazione della responsabilità, nel quale ultimo caso la dichiarazione di fallimento si estende anche a loro.
  • In caso di fallimento di una sas fallisce anche l’amministratore
    Poiché l’amministratore della s.a.s. ne è anche socio illimitatamente responsabile in quanto socio accomandatario, il fallimento della società comporta il suo fallimento appunto perché socio accomandatario.
  • Come recuperare un credito da una società fallita
    Nei confronti dei soggetti falliti, e quindi anche nei confronti delle società, non si possono azionare i normali strumenti di recupero del credito, ma, allo scopo di salvaguardare quella che tecnicamente è definita “par condicio creditorum“, è necessario presentare l’istanza di insinuazione del credito allo stato passivo del fallimento, in maniera tale che sia poi il Tribunale a decidere quali creditori debbano essere pagati prima di altri e in che misura.
  • I pagamenti fatti dal fallito ai fornitori prima del fallimento possono essere revocati
    In determinati casi, i pagamenti effettuati dal fallito, impresa individuale o societaria, prima della dichiarazione di fallimento possono essere revocati, in particolare mediante l’azione di revocatoria fallimentare promossa dal Curatore del fallimento su autorizzazione del Giudice Delegato dal Tribunale fallimentare. Questo avviene, in primo luogo, quando si tratta soprattutto (ma non esclusivamente) di: -atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; -atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. In tutti questi casi, comunque, la parte che ha ricevuto il pagamento può evitare la revocatoria se prova che ignorava lo stato di insolvenza del soggetto poi dichiarato fallito. Inoltre, possono essere revocati, a patto però che questa volta sia il Curatore fallimentare a provare che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
  • Il pagamento dei fornitori del fallito fatto da un terzo prima del fallimento può essere revocato
    Il pagamento effettuato da un terzo di un debito del fallito prima della dichiarazione di fallimento può essere assoggettato a revocatoria fallimentare soltanto nel caso in cui il terzo, dopo avere pagato, eserciti un’azione di rivalsa nei confronti del fallito.
  • Può essere dichiarato fallito chi ha cessato l’attività
    Può essere dichiarato fallito l’imprenditore, impresa individuale o società, che ha cessato l’attività da meno di un anno se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cessazione o entro l’anno successivo.
  • Può essere dichiarato fallito chi è morto
    Può essere dichiarato fallito l’imprenditore individuale deceduto da meno di un anno se l’insolvenza si è manifestata anteriormente al decesso o entro l’anno successivo.
  • Il fallimento può essere revocato
    La dichiarazione di fallimento disposta dal Tribunale può essere revocata dalla Corte di Appello.
  • Può essere dichiarata fallita la società occulta tra più soci
    Nel momento in cui, in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, si accerti che, in realtà, l’attività imprenditoriale era svolta da una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, la dichiarazione di fallimento si estende alla società di fatto e, quindi, anche ai soci occulti della stessa.
  • Può essere dichiarata fallita la società di fatto tra più società
    Qualora, una volta dichiarato il fallimento di una società, si accerti che, in realtà, la stessa operava come supersocietà di fatto, ossia come società tra più società, la dichiarazione di fallimento si estende alla supersocietà di fatto e, quindi, anche alle società socie occulte delle stessa supersocietà.
  • Quando si chiude il fallimento
    La procedura fallimentare si chiude se nessun creditore ha fatto domanda di ammissione al passivo fallimentare, se è terminato l’attivo ossia non è rimasto più nulla da distribuire ai creditori, se l’attivo è così esiguo che la prosecuzione della procedura non consentirebbe di soddisfare alcun creditore e se sono stati pagati sia i debiti ammessi nello stato passivo che le spese da rimborsare in prededuzione.
  • Il fallito può lavorare
    Già nel corso della procedura fallimentare il fallito può lavorare, sia come dipendente che come autonomo.

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Novità giurisprudenziali

  • 16.05.2023 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 13425 – Concordato fallimentare con assuntore: la (ridotta) soddisfazione del creditore di regresso tardivo – L’ordinanza n. 13425 del 16 maggio 2023 si mostra particolarmente interessante perché chiarisce la percentuale di soddisfazione del creditore di regresso tardivamente insinuatosi in una procedura di concordato fallimentare con assuntore.
  • 08.07.2022 – Cassazione Civile – sez. I – sentenza n. 21758/22 – Il creditore ipotecario conserva la sua garanzia anche in caso di fallimento successivo a procedura concordataria conclusasi negativamente – L’art. 168, comma 3, l.fall., il quale sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina negli artt. 64 e ss. l.fall.
  • 25.05.2022 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 16939/22 – Creditore di terzo, ma con garanzia su beni del fallito: no all’ammissione al passivo – I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all’art. 52 l.fall., anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, che non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, il quale non è creditore del fallito; né è configurabile un’ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai beni oggetto della garanzia, valendo per la realizzazione di quest’ultima l’intervento nella ripartizione dell’attivo al fine di trovare soddisfazione sul ricavato della liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione.
  • 23.05.2022 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 16532/22 – Concordato preventivo e scioglimento del contratto di factoring – «I provvedimenti assunti a norma dell’art. 169-bis l. fall. – e quelli emessi in sede di reclamo – sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non sono impugnabili ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., poiché costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti […]».
  • 16.06.2021 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 17216/21 – Soglia minima per la dichiarazione di fallimento e istruttoria prefallimentare – Per accertare il superamento della soglia minima dei debiti per la dichiarazione di fallimento, si deve far riferimento al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare e accertati alla data in cui il Tribunale decide sull’istanza di fallimento.
  • 17.05.2021 – Cassazione Civile – sez. I – ordinanza n. 13221/21 – Fallimento e responsabilità degli amministratori: ciò che conta è la data delle dimissioni  – In caso di dimissioni dalla carica di amministratore, il dimissionario non può essere ritenuto responsabile di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica di amministratore non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese. Non è quindi configurabile nei confronti dell’amministratore dimissionario una estensione di responsabilità per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni e nessuna rilevanza assume sul punto l’iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della carica di amministratore, adempimento peraltro che l’art. 2385, comma 3, c.c. pone a carico del collegio sindacale e che non potrebbe quindi essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società.
  • 15.02.2021 – Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 3850/21 – Rapporto tra espropriazione presso terzi e concordato preventivo: Nel concordato preventivo non trova applicazione il meccanismo dello spossessamento: il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sicchè è legittimo il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito a pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, purchè l’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione.
  • 02.02.2021 – Cassazione Civile – sez. VI – ordinanza n. 2308/21Il limite temporale dell’insinuazione al passivo dei crediti “postfallimentari” I Giudici di legittimità richiamano alcuni principi giurisprudenziali in materia di insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, evidenziando che essa incontra il limite temporale di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare oppure dalla maturazione del credito.
  • 25.01.2021 – Cassazione Civile – sezione I – sentenza n. 1519/21Da società ad associazione non riconosciuta: la trasformazione non impedisce il fallimento La trasformazione di una società da un tipo ad una figura non dotata di piena personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria e senza escludere la fallibilità dell’originario ente trasformato.
  • 14/09/2016 – FALLIMENTO – Concordato preventivo – risoluzione e rapporto col fallimento Il concordato preventivo omologato può essere annullato, ex art. 186 l. fall., quando l’approvazione dei creditori si sia fondata su un’indotta rappresentazione erronea circa la sua fattibilità e convenienza. Infatti, l’annullamento è disposto quando l’errore dei creditori è da ricondurre ad un’alterazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società debitrice, realizzata da quest’ultima non solo attraverso le condotte citate dall’art. 138, comma 1, l. fall., ma anche tramite qualsiasi atto di frode posto in essere a tal fine.
  • 13/09/2016 – FALLIMENTO – Dichiarazione di fallimento – procedimento Anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall. – nel testo novellato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 -, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.
  • 10/09/2015 – Cassazione civile sez. I 10 settembre 2015 n. 17907 Vanno riconosciuti in prededuzione, nella successiva procedura fallimentare, i crediti del professionista che ha prestato la sua opera per il risanamento dell’impresa ma anche per prevenire la ‘dissoluzione’ della stessa, ricomprendendo sia l’attività stragiudiziale che giudiziale in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell’impresa ed in concreto utili per i creditori.
  • 10/09/2015 – Cassazione civile sez. I 10 settembre 2015 n. 17906 In tema di azione revocatoria, la scientia decoctionis si può desumere dal reiterato ritardo nel pagamento delle forniture; in ogni caso la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.
  • 06/08/2015 – Cassazione civile sez. I 06 agosto 2015 n. 16554 In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo quando esso, per avventura, non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al Giudice Delegato (e al Tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni e di applicare i principi in tema di verificazione dei fatti e delle prove.
  • 06/08/2015 – Cassazione civile sez. I 06 agosto 2015 n. 16553 Lo stato passivo ex art. 96 l. fall., una volta divenuto definitivo, preclude ogni ulteriore valutazione sull’esistenza del credito, sulla sua entità e sull’esistenza di eventuali cause di prelazione, e dunque il giudice delegato non ha più la possibilità di riesaminare tali questioni in sede di distribuzione finale, mediante la degradazione al chirografo di un credito già ammesso in via ipotecaria. E dunque il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dalla prima formalità pubblicitaria può essere ragione di degradazione del credito, in quanto in materia non opera la prescrizione, facendo fede la situazione creditoria al momento della proposizione della domanda di ammissione al passivo.
  • 05/03/2015 – Fallimento, società, soci a responsabilità limitata, Cass. civ., sez. I, 05/03/2015 n. 4498 La trasformazione di una società di persone in società di capitali non determina l’estinzione del precedente soggetto e la creazione di un soggetto diverso e, pertanto, nell’ipotesi della persistenza delle obbligazioni contratte dalla società di persone e di successiva dichiarazione di fallimento della società di capitali, i soci illimitatamente responsabili della società di persone, a meno di adesione alla trasformazione della società di persone da parte dei creditori di tale società, possono essere sottoposti a fallimento, ai sensi dell’art. 147 r.d. n. 267 del 1942.
  • 05/03/2015 – Fallimento, ripartizione dell’attivo, Cass. civ., sez. I, 05/03/2015 n. 4486 I crediti del professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo ai sensi del novellato art. 111, comma 2, r.d. n. 267 del 1942.
  • 04/03/2015 – fallimento, compensazione, Cass. civ., sez. I, 04/03/2015 n. 4380 In una procedura fallimentare la banca può eccepire i propri crediti in compensazione del debito verso il correntista fallito, anche se nel corso del procedimento di pignoramento presso terzi, poi dichiarato improcedibile per sopravvenuto fallimento del debitore, ne aveva taciuto l’esistenza.
  • 25/02/2015 – fallimento, formazione dello stato passivo, Cass. civ., sez. VI, 25/02/2015 n. 3876 In caso di fallimento del debitore, i crediti iscritti a ruolo ed azionati dalla società concessionaria per la riscossione seguono l’iter processuale prescritto per gli altri crediti concorsuali, risultando quindi legittima la chiesta di ammissione al passivo, se del caso con riserva, sulla base della sola iscrizione a ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore del fallimento.
  • 23/07/2014 – Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Cass. sez. I, 23/07/2014 n. 16740 In tema di azione revocatoria, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore non sono revocabili, quando risulta che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, e -senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento- ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l’obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.
  • 14/07/2014 – Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Cass. , sez. VI, 14/07/2014 n. 16107 Pagare debiti scaduti non è svolgimento di alcuna attività d’impresa in sé considerata – e cioè, se contemporaneamente il pagamento non sia finalizzato a gestire sul fronte finanziario un’attività economica corrente – quanto piuttosto a evitare azioni esecutive in danno (respinto il ricorso della curatela fallimentare avverso la sentenza di secondo grado che aveva accolto il reclamo ex art. 18 l.f., proposto dall’imprenditore fallito, revocando il fallimento. A detta della Corte le operazioni espletate a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, quali il pagamento dei debiti pregressi e la presenza su un sito internet del marchio dell’impresa, dovevano considerarsi insufficienti ai fini della dimostrazione della continuazione dell’attività ai sensi dell’art. 10 l.f. per la declaratoria del fallimento).
  • 14/07/2014 – Cassazione civile sez. VI 14 luglio 2014 n. 16107 Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell’attività, intendendosi quest’ultima come il concreto esercizio dell’attività di impresa, entro il quale, ai sensi dell’art. 10 l. fall., può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore, anche la dismissione di tale qualità deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell’esercizio dell’impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva revocato il fallimento dell’imprenditore sul presupposto che l’intervenuto pagamento di debiti pregressi in epoca successiva alla cancellazione dal registro delle imprese e la permanenza su di un sito internet del marchio della ditta non fossero elementi sufficienti al fine di dimostrare la continuazione dell’attività imprenditoriale).
  • 09/07/2014 – Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Cass., sez. I. 09/07/2014 n. 15605 Le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 l. fall., quando il conto stesso risulti ‘scoperto’ secondo il criterio del ‘saldo disponibile’, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca; pertanto, in presenza di operazioni di sconto di titoli cambiari con accredito del netto ricavo sul conto corrente, tale saldo va determinato considerando che il cliente acquista l’immediata disponibilità del denaro, accreditato sul conto corrente a fronte della cessione del credito verso terzi, e che l’eventuale mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto.
  • 01/07/2014 – fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Cass., sez. I, 01/07/2014 n. 17286 In tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 1, numero 1, l.f., va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l’impresa, all’occasionalità oppure alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all’epoca dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento.
  • 05/02/2014 – FALLIMENTO – Dichiarazione di fallimento – comparizione dell’imprenditore – Cassazione civile sez. I 05 febbraio 2014 n. 2561 Il provvedimento con il quale il Tribunale fissa una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, che lamenta il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall’art. 15, terzo comma, l. fall., si colloca nell’ambito del procedimento iniziato con il ricorso e con il decreto con il quale è stata fissata la prima udienza di comparizione. Tale provvedimento non specificamente previsto dal citato art. 15 deve ritenersi consentito alla stregua dell’art. 164, terzo comma, c.p.c., in mancanza di previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale. I termini, tuttavia, restano quelli disciplinati dall’art. 15 l. fall., secondo cui gli stessi ‘possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
  • 31/01/2014 – FALLIMENTO – Privilegio – Cassazione civile sez. I 31 gennaio 2014 n. 2112 Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio per le spese di giustizia (di cui agli artt. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c.) con riferimento alle spese all’uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.
  • 24/01/2014 – FALLIMENTO – Competenza – sede dell’impresa GIURISDIZIONE CIVILE – domicilio e residenza – Cassazione civile sez. I 24 gennaio 2014 n. 1508 Se la sede estera è fittizia, mentre quella effettiva è collocata su territorio italiano, il giudice italiano ha giurisdizione per dichiarare il fallimento.
  • 15/10/2013 – Concordato preventivo – Cassazione civile sez. I 15 ottobre 2013 n. 23387 Il deposito delle scritture contabili non è previsto ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato e va escluso che queste, sia pure come allegato, ne facciano parte e siano destinate ad illustrarne il contenuto. Resta, invece, ferma la necessità dell’annotazione sulle scritture del decreto di ammissione alla procedura di concordato per distinguere le registrazioni anteriori da quelle successive a tale evento; così come resta ferma la messa a disposizione del commissario giudiziale delle scritture contabili sulla cui scorta, tra l’altro, il commissario giudiziale deve procedere alle verifiche ed agli accertamenti di sua competenza.
  • 22/03/2013 – FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO – ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA – NECESSITÀ Cass, sez. I, sentenza n. 7278 del 22 marzo 2013.Nel regime anteriore alle modifiche operate con il d.lgs. n. 5 del 2006, la domanda di insinuazione al passivo richiede l’esatta individuazione della procedura cui si intende partecipare, che può ritenersi implicita solo quando la procedura riguardi il fallimento di un solo soggetto.
  • 15/03/2013 – FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI – DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA – RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO – AMMISSIBILITÀ – REQUISITO DIMENSIONALE – ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA SINGOLA IMPRESA PUR INSERITA IN UN “GRUPPO” – NECESSITÀ Cass., sezione I, sentenza n. 6648 del 15 marzo 2013.Intervenendo in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la Suprema Corte ha sancito la reclamabilità alla corte di appello del decreto con cui sia ritenuta inammissibile, per difetto dei requisiti indicati dall’art. 2, lettere a) e b), del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, la domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza senza la contestuale dichiarazione di fallimento della stessa impresa, riconoscendo la legittimazione a proporlo a quest’ultima, e precisando, altresì, che il requisito dimensionale indicato nell’art. 2, lettera a), del citato decreto va accertato con riferimento alla singola impresa richiedente e non con riguardo al gruppo del quale essa eventualmente faccia parte, escludendosi, inoltre, dal computo dei dipendenti occupati nell’ultimo anno quelli che lavorano nelle aziende cedute in affitto a terzi.
  • 02/02/2013 – AMMISSIONE AL PASSIVO – DATA CERTA – ECCEZIONE IN SENSO LATO – CONFIGURABILITÀ – CONSEGUENZE Cass., SS.UU., sentenza n. 4213 del 20 febbraio 2013.Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati nell’art. 2704 cod. civ. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice. La rilevazione di ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione del detto adempimento.
  • 23/01/2013 – FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE SUL GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO – AMMISSIBILITÀ – CONTENUTO Cass., SS.UU., sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013.Risolvendo una questione di particolare importanza, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.
  • 18/01/2013 – FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI O AD ESSO ASSIMILABILE – NOMINA DEL LIQUIDATORE – MEDESIMO SOGGETTO GIÀ INCARICATO COME COMMISSARIO GIUDIZIALE – CONFLITTO DI INTERESSI – CONFIGURABILITÀ – RAGIONI Cass. sezione I, sentenza n. 1237 del 18 gennaio 2013.In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito – di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, l. fall., nei rispettivi testi applicabili “ratione temporis”, risultanti dalle modifiche ad essi apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167 – che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato, di cui all’art. 185, primo comma, della legge fallimentare.
  • 15/01/2013 – FALLIMENTO – Concordato preventivo Cassazione civile sez. I 15 novembre 2013 n. 25737In tema di concordato preventivo, dopo il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lg. 12 settembre 2007, n. 169, l’impugnazione del decreto di omologazione va proposta con l’appello, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, non potendosi ritenere implicitamente abrogato l’originario art. 183 l. fall., limitatamente a tale mezzo di impugnazione, per incompatibilità con l’art. 180 l. fall., nella versione introdotta dal d.l. n. n. 35 del 2005, come, peraltro, confermato dall’art. 22, comma 2, del d.lg. n. 169 del 2007, che ha limitato l’applicabilità della nuova disciplina, contenente anche la modifica del citato art. 183 e l’introduzione del reclamo in luogo dell’appello, alle sole procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente al 1 gennaio 2008.
  • 14.01.2021 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 568/2021 – Sentenza dichiarativa del fallimento – La comunicazione via pec del rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento fa decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione – La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, legge fallimentare.
  • 13.01.2021 – Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 366/2021 – Società di fatto – Nel caso di società di fatto irregolare il fallimento di una società si estende alle altre – Il focus dell’art. 145, quinto comma, della legge fallimentare non appare diretto verso una o altra forma di esercizio dell’attività di impresa (individuale o, per contro, collettiva), ma è volto piuttosto verso l’ipotesi in cui – una volta dichiarato il fallimento di un singolo – emerga che, invece, si tratta di una impresa riferibile ad una società. Pertanto, non vi è alcuna ragione che, nell’ipotesi disciplinata dalla citata norma, possa giustificare un differenziato trattamento normativo, ammettendo o non ammettendo il fallimento di una società che risulti socia di fatto di una società irregolare a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo.
  • 17.12.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 28916/2020 – Ricorso per fallimento – È valida la notifica del ricorso per fallimento effettuata presso la casa comunale – Ai sensi dell’art. 15, comma 3, legge fallimentare, qualora la notificazione del ricorso per fallimento non può essere compiuta con le modalità indicate nella prima parte della disposizione (e cioè all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, oppure presso la sede risultante dal registro delle imprese) si esegue, in terza battuta, con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
  • 07.12.2020 – Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 27939/2020 – Revocatoria fallimentare – Nessuna revocatoria per il pagamento di debiti scaduti nel rispetto di un “accordo di fatto” antecedente al fallimento – Con riferimento alla disciplina dell’azione revocatoria fallimentare e, in particolare, all’art. 67 comma 3, lett. a), legge fallimentare, non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti “in ritardo”, ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in capo all’accipiens.
  • 20.11.2020 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 26520/2020 – Revocatoria ordinaria – Il creditore può proseguire nell’azione revocatoria ordinaria avviata prima del fallimento del debitore – Qualora il curatore del fallimento sia subentrato nell’azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore in bonis – non riproponendola in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. -, il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all’interesse della domanda.
  • 24.06.2020 – Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 12476/2020 – Revocatoria ordinaria – Azione revocatoria e fallimento dell’acquirente: no all’esperibilità dell’azione diretta all’esecuzione sul bene – In caso di atto di disposizione del patrimonio in danno ai creditori, il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione, vale a dire dopo l’atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale ma prima che l’azione revocatoria sia esercitata, impedisce ai creditori dell’alienante solo l’esercizio dell’azione costitutiva (in applicazione del principio di cristallizzazione dell’attivo fallimentare), non anche invece l’esercizio di quell’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale, da esercitarsi nelle forme dell’insinuazione al passivo e non nelle forme della rivendica.

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