Amministrazione di sostegno e interdizione
Alla nomina di un amministratore di sostegno si ricorre quando un’infermità o una menomazione fisica o psichica determina l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
La relativa istanza può essere proposta dalla stessa persona beneficiaria, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico Ministero, eventualmente anche con l’assistenza di un avvocato (esclusa, ovviamente, l’ipotesi del Pubblico Ministero), alla cui individuazione gli utenti, nelle ricerche in rete, spesso ricorrono utilizzando espressioni tipo “Avvocato famiglia Bari” o “Avvocato amministrazione di sostegno Bari” o “Avvocato interdizione Bari”.
Nella scelta dell’amministratore di sostegno il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. Quando ne ravvisa l’opportunità, però, il Giudice Tutelare può anche scegliere un’altra persona.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Inoltre, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Al procedimento di interdizione, invece, si fa ricorso quando un’abituale infermità di mente impedisce di provvedere ai propri interessi, per cui si rende necessaria la nomina di un tutore da parte del Tribunale.
La relativa istanza può essere proposta dalla stessa persona interdicenda, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico Ministero.
L’interdizione non può essere pronunciata senza che prima si sia proceduto all’esame dell’interdicendo.
Contatti
Per le problematiche in tema di amministrazione di sostegno e interdizione contattate la sede di Bari del nostro studio, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale
Novità giurisprudenziali:
- 31.12.2020 – Cassazione Civile – Sez I – ordinanza n. 29981/20 – La nomina dell’amministratore di sostegno deve privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione dell’interessato – In materia di amministrazione di sostegno, una volta riscontrata la necessità di proteggere la persona, in quanto capace ma in stato di fragilità, qualora questa sia già assicurata da una rete familiare organizzata a ciò funzionale e l’interessato si opponga in modo giustificato all’attivazione dell’istituto, il ricorso a quest’ultimo non è giustificato.