Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale i coniugi, o anche un terzo, vincolano determinati beni immobili o beni mobili registrati o titoli di credito, destinandoli ai bisogni della famiglia. Se è costituito da un terzo, è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi. La costituzione del fondo patrimoniale deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a registrazione.

I beni del fondo sono in comproprietà di entrambi i coniugi i quali ne hanno la gestione, disciplinata dalle norme in tema di comunione legale. I frutti devono essere destinati ai bisogni della famiglia. I beni non possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno se non con il consenso dell’altro coniuge, a meno che tale facoltà non sia stata espressamente prevista nell’atto di costituzione. In presenza di figli minori è necessaria anche l’autorizzazione del Tribunale che la concederà unicamente nei casi di necessità o di utilità evidente.

Il pignoramento sui beni del fondo non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La destinazione ai bisogni della famiglia operata attraverso questo strumento cessa a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, tale destinazione dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Le problematiche riguardano, per lo più, l’effettiva utilità della costituzione del fondo considerata l’attività lavorativa da loro svolta (in genere, si tratta di imprenditori o di liberi professionisti) e le conseguenze rispetto alle azioni che i creditori potrebbero eventualmente promuovere nei loro confronti, come ad esempio la revocatoria del fondo.

Domande/Risposte sul fondo patrimoniale

Di seguito sono riportati alcuni degli interrogativi posti dai nostri clienti.

  • Quando può essere costituito il fondo patrimoniale
    Può essere costituito sempre nel corso del matrimonio.
  • Fondo patrimoniale pignoramento
    I beni sono pignorabili a fronte di debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
  • Il fondo patrimoniale può essere ipotecato
    E’ possibile iscrivere ipoteca a fronte di debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia
  • Il fondo patrimoniale può essere oggetto di revocatoria
    I creditori di uno o di entrambi i coniugi possono proporre l’azione revocatoria del fondo patrimoniale
  • La causa per revocatoria va fatta contro entrambi i coniugi
    La domanda di revocatoria va rivolta nei confronti di entrambi i coniugi, ancorché solo uno di essi sia debitore.
  • Il fondo patrimoniale si scioglie in caso di divorzio
    Sì, si estingue nel caso di divorzio.
  • Il fondo patrimoniale si scioglie in caso di separazione dei coniugi
    No, non si estingue in caso di separazione personale dei coniugi, perché in tale ipotesi il vincolo matrimoniale permane.
  • Il creditore può agire sui beni rientranti nel fondo patrimoniale
    Il creditore il quale sapeva che l’obbligazione per la cui esecuzione intende agire era estranea ai bisogni della famiglia non può aggredire i beni facenti parte del fondo patrimoniale.

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Contatti

Per le problematiche in tema di fondo patrimoniale contattate la sede di Bari del nostro studio, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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