Prelazione agraria confinante
Con la prelazione agraria la libertà del proprietario che intende alienare un terreno agricolo viene limitata, quanto alla scelta dell’acquirente, dalla presenza, nel fondo stesso ovvero in un fondo confinante, di un soggetto avente determinati requisiti.
La finalità di tale limitazione è, nel primo caso, riunire nella stessa persona coltivatore e proprietario del fondo e, nel secondo caso, favorire lo sviluppo della piccola proprietà mediante l’accorpamento di terreni confinanti: con la precisazione, tuttavia, che per la prelazione del confinante il diritto è riconosciuto anche in capo all’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).
Per ciò che riguarda la presenza nel fondo di un coltivatore diretto, è necessario che la coltivazione del terreno agricolo oggetto di alienazione si basi su un rapporto a titolo oneroso, per cui, ad esempio, il diritto di prelazione è riconosciuto in capo all’affittuario, ma non a chi coltiva il fondo in forza di un contratto di comodato.
Quanto al confinante, è necessario che egli coltivi direttamente il terreno da almeno due anni, non abbia venduto terreni nel biennio precedente ed abbia una forza lavorativa adeguata.
La presenza all’interno del fondo oggetto di alienazione di un coltivatore diretto che ha diritto alla prelazione esclude la prelazione del confinante.
Nel caso in cui l’alienazione del fondo agricolo abbia luogo in violazione del diritto di prelazione spettante al coltivatore diretto insediato nel fondo ovvero al confinante che sia coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo Professionale (I..A.P.) , essi possono esercitare l’azione di retratto o riscatto, con la quale l’avente diritto alla prelazione viene sostituito all’acquirente del fondo con effetto sin dall’atto di alienazione.
Il diritto di prelazione è escluso quando il terreno agricolo è oggetto di donazione, permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità.
Data la specificità della materia, alcuni utenti, nelle ricerche in rete, utilizzano proprio l’espressione “Avvocato prelazione agraria Bari”.
Domande/Risposte relative alla prelazione nella vendita dei fondi agricoli
Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi posti dai nostri clienti relativamente alla prelazione nella vendita dei terreni agricoli.
- Chi può esercitare la prelazione nella vendita di un terreno agricolo
Il diritto di prelazione rispetto alla vendita di un fondo agricolo spetta unicamente al coltivatore diretto che sia già insediato all’interno di quel fondo coltivandolo in forza di un contratto a titolo oneroso oppure al proprietario di un fondo confinante, sia egli coltivatore diretto che Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), il quale ultimo coltivi direttamente il terreno, non abbia venduto altri terreni nel biennio precedente ed abbia una forza lavorativa adeguata. - Se il terreno è composto da più particelle il terreno confinante deve confinare con tutte le particelle
Nel caso in cui le diverse particelle che compongono il terreno costituiscano un’unità poderale, nell’ambito della quale ogni porzione sia priva di propria autonomia coltivatrice, il diritto di prelazione spetta per l’intero terreno. Nel caso in cui, invece, si sia in presenza di un insieme di porzioni distinte e indipendenti l’una dall’altra per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive, il diritto di prelazione spetta unicamente per le particelle confinanti. - Il diritto di prelazione spetta soltanto nel caso di vendita del terreno agricolo
Sì, il diritto di prelazione spetta unicamente nell’ipotesi di vendita, perché la finalità è di assicurare la parità di condizioni, che può essere garantita attraverso il denaro, che è un bene fungibile e che può essere pagato da tutti, mentre nelle altre ipotesi la controprestazione o è infungibile (come nella permuta) o manca del tutto (come nella donazione). - All’erede del coltivatore diretto insediato o confinante spetta il diritto di prelazione nella vendita di un terreno agricolo
L’erede del coltivatore diretto, insediato o confinante, è titolare del diritto di prelazione nella vendita di un terreno agricolo, a prescindere dalla circostanza che egli rivesta o meno tale qualità, in quanto occorre avere riguardo alla condizione che rivestiva la persona (il de cuius) in luogo della quale l’azione è stata promossa. - Il diritto di prelazione spetta anche se i terreni confinanti sonno divisi da una strada o da un fiume
Nel caso in cui i terreni confinanti siano interrotti da una strada o da un fiume il diritto di prelazione non spetta, perchè non vi è contiguità tra i fondi.
Contatti
Per le problematiche in tema di prelazione nella vendita dei terreni agricoli, contattate la sede di Bari del nostro studio, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.
Novità giurisprudenziali
All’interno di ciascuno dei sopra indicati argomenti è riportata una rassegna di relative sentenze.
- 17.11.2023 – Cassazione civile – sez. III – ordinanza 31968 – Necessità dell’allegazione del contratto preliminare alla denuntiatio – Ai fini del valido esercizio della prelazione agraria deve ritenersi necessaria l’allegazione del preliminare alla denuntiatio che il proprietario è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo e al confinante, non essendo tale adempimento surrogabile dalla trascrizione, nella denuntiatio, delle condizioni contrattuali pattuite con il terzo, giacché tale comunicazione costituisce atto preparatorio di una fattispecie traslativa complessa avente ad oggetto beni immobili che si realizza attraverso il subentrare del coltivatore diretto, o del confinante, nel contratto preliminare, il quale deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute.
- 16.11.2023 – Cassazione civile – sez. III – ordinanza 31946 – La dichiarazione del titolare di esercitare il diritto di prelazione agraria comporta l’effetto traslativo della proprietà solo se c’è il versamento del prezzo – In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l’effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall’art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, la condizione sospensiva dell’effettivo versamento del prezzo e, nell’ipotesi di rifiuto anche pretestuoso dell’accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di cui all’art. 1210 c.c., senza che all’adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore, ma non lo liberano dalla sua obbligazione.
- 11.10.2023. – Cassazione civile – sez. III – ordinanza 28374 – Ai fini dell’esercizio della prelazione agraria è necessario che il proprietario confinante coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita – Ai fini dell’esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l’intento del legislatore è l’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima e non l’acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.
- 14.07.2021 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 20070/2021 – Ai fini dell’esercizio della prelazione agraria l’interessato deve coltivare direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita – Ai fini dell’esercizio della prelazione agraria, è necessario non solo che l’interessato rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita o quello condotto in fitto, non essendo sufficiente che eserciti altrove l’attività di agricoltore, in quanto l’intento perseguito dal legislatore è l’ampliamento dell’impresa coltivatrice e non l’acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. La qualità di agricoltore, nel senso anzidetto, non può desumersì da elementi formali, quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (Scau), poiché detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari.
- 11.03.2020 – Cassazione civile – sez. III – ordinanza n. 7023/2020 – Prelazione agraria: l’onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile – In tema di prelazione agraria, l’onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l’attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto.
- 08.01.2020 – Cassazione civile – sez. III – ordinanza n. 123/2020 – Riconoscimento del diritto di prelazione agraria – Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di cui all’art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non potendo attribuirsi rilevanza alla coltivazione in sé considerata, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto.