Assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento certamente rappresenta uno degli aspetti di maggiore conflittualità nelle vicende di separazione tra i coniugi, per affrontare il quale gli utenti si rivolgono ad un avvocato civilista, da loro nelle ricerche in rete individuato utilizzando spesso espressioni tipo “assegno di mantenimento coniuge” o “assegno di mantenimento moglie” o “assegno di mantenimento figli.

In particolare, essi chiedono se:

  • l’assegno è dovuto;
  • in caso positivo, come determinarne l’ammontare;
  • di quali rimedi disporre in caso di mancato pagamento.

Per ciò che riguarda il coniuge, marito o moglie è indifferente, occorre verificare se ha dei redditi adeguati, tenuto conto di diversi fattori, quali l’età, la durata del matrimonio, la rinuncia all’attività lavorativa, l’inerzia nel cercare un’attività lavorativa, il tenore vita durante la convivenza, l’assegnazione della casa familiare, la sperequazione economico – patrimoniale tra i coniugi, la creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge tenuto al pagamento (soprattutto in presenza di figli), le spese per la nuova sistemazione del coniuge tenuto al pagamento.

Con riferimento al mantenimento dei figli, invece, occorre tenere conto delle loro esigenze, del tenore di vita goduto durante la convivenza tra i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di cui dispongono i genitori stessi, all’impegno effettivo dei figli nella ricerca di un’attività lavorativa.

Domande/Risposte sull’assegno di mantenimento

Fermi restando gli interrogativi dei nostri clienti ricordati alla pagina “Condizioni di separazione“, di seguito sono riportati quelli specificamente riferiti al mantenimento del coniuge e/o dei figli:.

  • Quando un coniuge può chiedere l’assegno di mantenimento
    Il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, può chiedere il mantenimento quando non abbia redditi propri adeguati.
  • Come si quantifica l’assegno di mantenimento in favore del coniuge
    Poichè la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale e del dovere di assistenza materiale tra i coniugi, il mantenimento deve essere finalizzato a mantenere tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto in ogni caso conto dell’assegnazione della casa familiare, della sperequazione economico – patrimoniale tra i coniugi, della creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge onerato (soprattutto in presenza di figli), delle spese per la nuova sistemazione del coniuge onerato, dell’attività lavorativa del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento o della possibilità concreta di trovare un lavoro, della durata del matrimonio, dell’età del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento,
  • Quando si può chiedere di ridurre l’assegno di mantenimento
    Può essere ridotto e, in generale, modificato quando, successivamente alla sua determinazione, si verificano variazioni nelle condizioni economiche dei coniugi.
  • Fino a quando è dovuto l’assegno di mantenimento in favore della moglie
    Il coniuge perde il diritto al mantenimento nel caso di addebito della separazione, di mutamento in positivo delle sue condizioni economiche, di costituzione di un nuovo nucleo familiare, di morte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno.
  • In caso di addebito della separazione la moglie deve restituire l’assegno di mantenimento
    Nell’ipotesi in cui nel corso del giudizio di separazione un coniuge abbia beneficiato del mantenimento, ma con la sentenza sia stata dichiarato l’addebito della separazione a suo carico, quel coniuge deve restituire quanto percepito sino al momento della sentenza.
  • Come si quantifica l’assegno di mantenimento in favore dei figli
    Al fine della quantificazione del mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti bisogna avere riguardo alle attuali esigenze dei figli, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori, alla necessità di provvedere al mantenimento di altri figli nati fuori dal matrimonio, all’impegno effettivo nella ricerca di un’attività lavorativa.
  • Fino a quando è dovuto l’assegno di mantenimento in favore dei figli
    L’obbligo del genitore onerato dell’assegno in favore dei figli permane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino a quando essi non raggiungono un’autosufficienza economica tale da consentirgli di provvedere da soli alle proprie esigenze di vita, tenuto conto in ogni caso del comportamento del figlio nell’ipotesi, ad esempio, in cui egli non attivi concretamente per la ricerca di un lavoro oppure rifiuti ingiustificatamente delle opportunità lavorative.
  • Quando l’assegno di mantenimento può essere pagato direttamente al figlio maggiorenne
    L’assegno può essere pagato direttamente al figlio maggiorenne soltanto a fronte di una espressa richiesta da parte di quest’ultimo.
  • Cosa fare quando il coniuge non paga l’assegno di mantenimento
    Il coniuge avente diritto al mantenimento, al fine di ottenerne il pagamento, può agire esecutivamente nei confronti del coniuge inadempiente (nelle varie forme del pignoramento presso il debitore, del pignoramento presso terzi e del pignoramento immobiliare). Inoltre, può ottenere dal Giudice un provvedimento con il quale viene ordinato direttamente ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (si pensi, ad es., al datore di lavoro o all’ente che eroga la pensione), che una parte di tali somme sia versata direttamente in favore dell’avente diritto. Le stesse considerazioni valgono anche per il mancato pagamento del mantenimento in favore dei figli.

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