Modifica condizioni separazione

Gli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale o i provvedimenti adottati dal Tribunale in sede di separazione giudiziale “fotografano” la situazione a quel momento. Ciò, quindi, significa che essi possono essere sempre modificati dal Tribunale su istanza di uno o di entrambi i coniugi (ecco spiegato perchè la presente pagina è denominata “Modifica condizioni separazione”), assistiti, se del caso, da un avvocato che gli utenti, nelle ricerche in rete, individuano utilizzando spesso espressioni tipo “Avvocato matrimonialista Bari” o “Avvocato divorzista Bari” o “Avvocato separazione Bari”.

È opportuno precisare, però, che tali modifiche delle condizioni della separazione possono essere giustificate unicamente da circostanze sopravvenute rispetto all’omologazione della separazione consensuale o alla decisione del Tribunale sulla separazione giudiziale, tali però -si badi bene- da incidere concretamente sui presupposti alla base di quanto concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale ovvero deciso dal Tribunale in sede di separazione giudiziale.

La modifica può riguardare tutte le condizioni della separazione, quali l’affidamento o il collocamento dei figli minorenni, il diritto di visita per il genitore non affidatario o non collocatario dei figli minorenni, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento in favore di un coniuge, il contributo al mantenimento dei figli, le spese straordinarie per i figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

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Per le problematiche in tema di modifica delle condizioni della separazione consensuale o giudiziale contattate la sede di Bari del nostro studio, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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